L’Agenzia delle Dogane ha recentemente pubblicato l’elenco ufficiale delle FAQ che riguardano il settore delle Accise, dagli alcolici agli energetici.


Si tratta di un elenco delle domande più “frequenti” che vengono poste alla Dogana : si va da quesiti di carattere generale a quelli più specifici.

Riportiamo di seguito alcune delle domande per ciascuna categoria (Alcolici, Prodotti Energetici, Energia Elettrica) scegliendo tra quelle che spesso ci vengono poste dagli utenti di OkDogane, soprattutto nella fase iniziale della loro attività.

La consultazione delle FAQ può essere molto utile poichè è importante documentarsi prima di interfacciarsi con la propria Dogana di riferimento per avere informazioni di carattere operativo relative al caso specifico.


Settore alcolici

  • Ho un deposito commerciale di prodotti alcolici e vorrei vendere i miei prodotti ad altri operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

La circolazione e tassazione di prodotti alcolici già immessi in consumo in uno Stato membro è disciplinata dalla Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. In particolare, l’articolo 33 della Direttiva dispone che i prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro e detenuti per scopi commerciali da parte di un soggetto diverso da un privato, per esservi forniti o utilizzati, sono sottoposti ad accisa in quest’ultimo Paese con le modalità previste dal successivo articolo 34. Per “detenzione per scopi commerciali” si intende la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato o da parte di un privato per scopi diversi dal suo uso personale e da esso trasportati.

Ne consegue che, per lo speditore, sarà necessario acquisire informazioni presso l’Amministrazione fiscale dello Stato membro di destinazione dei prodotti al fine di verificare le modalità di attuazione dei sopraccitati articoli (33 e 34) della Direttiva in quel Paese.

Per la movimentazione di prodotti ad accisa assolta verso altri Paesi comunitari, come previsto all’articolo 9 del Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, dovrà essere emesso il documento DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) e, in base all’articolo 11 del medesimo Decreto, lo speditore sarà tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa nel Paese comunitario di destinazione. Tali adempimenti sono richiesti per attestare la ricezione dei prodotti nel Paese di destinazione e garantire l’applicazione della corretta tassazione sugli stessi.

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell’IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.


  • Sono un produttore di vino. Vorrei vendere il mio prodotto ad operatori commerciali stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

La spedizione di vino diretto ad un altro Paese dell’U.E. deve avvenire in regime sospensivo (ad accisa non assolta), tra soggetti operatori economici (speditore/destinatario) preventivamente autorizzati dalle rispettive Amministrazioni fiscali in possesso del codice di accisa.

Gli esercenti l’attività di produzione e deposito di vino che intendono movimentare tale prodotto in ambito intracomunitario [comma 2, lettera f) dell’articolo 28 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche], devono operare in regime di deposito fiscale, acquisendo la necessaria licenza di esercizio e versare il relativo diritto annuale di licenza con le modalità e la misura indicate all’art. 63 del citato Testo Unico.

Lo speditore dovrà presentare, attraverso il sistema informatizzato, il documento di accompagnamento denominato e-AD (Documento Amministrativo elettronico), definito anche DAA telematico.

Il destinatario del vino dovrà avere la qualifica di “depositario autorizzato” o di “destinatario registrato”, anche “occasionale”, all’atto della presa in consegna della merce provvederà a chiudere il flusso informatico del documento e-AD predisposto dallo speditore (Nota di ricezione) e sarà tenuto al pagamento dell’accisa nella misura e con le modalità vigenti nel proprio Paese.

Essendo la spedizione in argomento in regime sospensivo, sarà necessaria la prestazione di idonea garanzia a copertura dei rischi connessi alla circolazione del prodotto.

Relativamente agli adempimenti previsti dalla disciplina dell’IVA connessi agli scambi intracomunitari dovrà farsi riferimento alle disposizioni dettate dal Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con Legge del 29 ottobre 1993, n. 421 e dalla disciplina INTRASTAT di cui al Decreto 22 febbraio 2010.


  • Sono in procinto di avviare un’attività di produzione artigianale di liquori a scopo commerciale: quali sono gli adempimenti richiesti?

L’art. 27, comma 2, del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che l’attività di produzione di bevande alcoliche deve essere svolta in regime di deposito fiscale, in uno degli stabilimenti indicati nell’art. 28 del medesimo Testo Unico, per la cui attivazione devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.

Il regime del deposito fiscale consente di detenere prodotti ad accisa sospesa e di assolvere il tributo a seguito dell’estrazione del prodotto dal deposito.

Fa eccezione a tale principio, la sola fattispecie – anch’essa contemplata nel comma 2 del citato art. 27 – di produzione con utilizzo di prodotti rispetto ai quali è stata pagata l’accisa, a condizione che l’accisa complessiva pagata sui singoli componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto finale derivante dalla loro miscela.

L’art. 29 del citato Testo Unico dispone, invece, che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche ad accisa assolta debbano presentare all’Ufficio delle dogane competente per territorio, la denuncia di esercizio oltre che acquisire la licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29, a fronte della quale è previsto il pagamento di un diritto annuale il cui importo è stabilito, a seconda dei casi, dall’art. 63 del Testo Unico.


Microbirrifici

  • Sono in procinto di avviare un’attività di produzione di birra artigianale: quali sono gli adempimenti richiesti?

In linea di principio, l’attività di produzione di birra è effettuata in regime di deposito fiscale in base all’art. 28, comma 1-lettera c) del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.

La produzione di birra, di quantità pari o superiore ai 10.000 ettolitri, è regolamentata dagli artt. 34 e 35 del Testo Unico, e dalle specifiche disposizioni contenute Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.

Per i birrifici con produzione annua inferiore ai 10.000 ettolitri (c.d. “microbirrifici”), l’art. 35 del Testo Unico, prevede uno specifico regime di accertamento del prodotto finito che mira a semplificare gli adempimenti tributari a carico degli operatori. Con Determinazione Direttoriale n. 140839/RU del 4 dicembre 2013 e con la relativa Circolare 5/D del 6 maggio 2014 – pdf dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [entrambe reperibili dal sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (www.agenziadoganemonopoli.gov.it), sono stati definiti gli adempimenti per l’attivazione di un microbirrificio, nonché la relativa disciplina di dettaglio. In relazione alla suddetta Determinazione Direttoriale è utile richiamare all’attenzione quanto stabilito con l’art. 1 in merito agli adempimenti per l’attivazione del microbirrificio, con l’art. 3 per quanto concerne la tipologia della strumentazione di controllo della produzione da installare nell’impianto da istituire e con l’art. 8 – “Disposizioni finali” il quale consente, su istanza di parte (del depositario), di optare per il regime amministrativo ordinario previsto per le fabbriche di birra con produzione pari o superiore ai 10.000 ettolitri, anziché quello semplificato.


IMPORTANTE! Se siete interessati al mondo dei microbirrifici vi invitiamo a visitare l’apposita sezione del blog LucusInforma, ricca di contenuti utili per chi volesse avviare un’attività di produzione di birra artigianale


Alcoli per usi industriali

  • Per lo svolgimento della mia attività ho la necessità di utilizzare gli alcoli metilico, propilico e isopropilico: quali sono gli adempimenti richiesti?

L’art. 66 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che gli alcoli  metilico, propilico e isopropilico sono sottoposti ad un particolare regime di vigilanza fiscale, che impone specifici adempimenti a carico delle distinte figure dei produttori, dei commercianti e degli utilizzatori di tale prodotto. Al riguardo, si fa rimando alle disposizioni emanate con il Decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986 ed all’art. 22 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153.

Gli utilizzatori dei citati prodotti sono tenuti a denunciare la loro attività all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai fini dell’ottenimento della licenza di esercizio ovvero, per l’iscrizione in appositi registri, se le quantità detenute sono al di sotto della soglia di 10 metri cubi, tenuti dall’Ufficio. Sono inoltre obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Sono esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico i laboratori di analisi e ricerca che detengono tale tipologie di prodotto – purché condizionato in recipienti di capacità non superiore a litri 2,5 – da impiegare nell’ambito della loro attività come reagente [cfr.: lettera c) del citato art. 22].


Produzione di Energia elettrica

  • Ho intenzione di istallare un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 20 kw: quali sono gli adempimenti richiesti?

Gli adempimenti fiscali da osservare si differenziano a seconda che l’energia elettrica prodotta dall’impianto venga poi auto-consumata (anche in minima parte) oppure interamente ceduta alla rete.

Nel primo caso (presenza di consumi per uso proprio dell’energia elettrica autoprodotta, anche se solo relativamente ai consumi per il funzionamento dell’impianto), il soggetto esercente l’officina di produzione, in base all’art. 53 del Testo Unico delle accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, deve farne preventiva denuncia (il fac-simile del modello  è reperibile accedendo alla apposita sezione “Modulistica” presente sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, all’Ufficio delle dogane competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall’art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell’officina è tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53.
Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l’energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l’officina di produzione, ai sensi dell’art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all’avvio dell’attività di produzione.

In entrambi i casi sopra esposti dovrà essere inviata (telematicamente) la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell’art. 53 e al comma 3 dell’art. 53-bis del richiamato Testo Unico. Indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione potranno essere acquisite consultando l’apposita sezione “Dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e per il gas naturale”, accessibile dal sito web di questa Agenzia.


Prodotti energetici

  • Sono un rivenditore di oli lubrificanti vorrei ricevere tali prodotti da un commerciante stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea: quali sono gli adempimenti richiesti?

Le disposizioni di riferimento per i soggetti che detengono e/o commercializzano oli lubrificanti sono contenute negli articoli 61 e 62 del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, e dal Decreto 17 settembre 1996, n. 557 cui è seguita l’emanazione della Circolare n. 266 del 30 ottobre 1996.

In particolare:

  • l’art. 61, comma 1, lettera b) – punto 2 del Testo Unico dispone che l’imposta è dovuta dal soggetto che effettua la prima immissione in consumo, in territorio nazionale, di oli lubrificanti di provenienza comunitaria;
  • l’art. 62, comma 7 del Testo Unico dispone, per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti assoggettati ad imposta, l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Testo Unico.

L’art. 25, al comma 1 stabilisce l’obbligo della denuncia di esercizio per i depositi commerciali di prodotti energetici, qualunque sia la capacità del deposito, prevedendo al comma 3 l’esenzione da tale obbligo per gli esercenti depositi per la vendita al minuto che detengano quantitativi complessivi di oli lubrificanti non superiori a 500 Kg.


  • Sono un autotrasportatore stabilito in un altro Paese dell’Unione Europea: vorrei conoscere quali sono i requisiti per poter ottenere il beneficio sul gasolio per uso autotrazione utilizzato in Italia nel settore del trasporto merci.

È possibile, per le imprese esercenti le attività di autotrasporto residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso della licenza comunitaria per i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio, ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92, accedere al beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del Testo Unico delle accise approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la riduzione dell’aliquota di accisa gravante sul gasolio acquistato sul territorio nazionale (quindi fatturato in Italia), utilizzato in veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di categoria euro 3 o superiore.

Si evidenzia che gli esercenti comunitari (esclusi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia) possono ottenere il beneficio in questione unicamente mediante rimborso in denaro e che detti soggetti devono consegnare/inviare l’istanza, completa del supporto informatico e della relativa documentazione, all’Ufficio delle Dogane di Roma 1 competente a ricevere tali richieste di rimborso.

Ulteriori informazioni sull’argomento potranno essere acquisite consultando le comunicazioni periodiche contenenti le indicazioni sulle tipologie di soggetti aventi diritto, sulla misura del beneficio rimborsabile e sulle fattispecie escluse dall’agevolazione. Le citate comunicazioni, come pure il modello della dichiarazione ed il relativo software per la compilazione sono pubblicate nell’apposita sezione denominata “Benefici per il gasolio da autotrazione“, disponibile sul sito web dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.


Per consultare l’elenco completo delle FAQ, cliccare qui>>