fattura elettronica: ultimi aggiornamenti

Come gia’ anticipato nel precedente articolo >>, dal 1 aprile scorso sono entrate in vigore alcune importanti novita’ sulla fatturazione elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, ha prontamente pubblicato l’aggiornamento della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (vers. 1.10) nella quale vengono chiariti alcuni aspetti fiscali legati alle due principali novita’ entrate in vigore dal 1 aprile 2025: da una parte l’introduzione del tipo documento “TD29” (Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore italiano (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)) in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore e dall’altra la variazione della destinazione d’uso del tipo documento “TD20” (Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)).

TD29: il tipo documento che diventa ‘mera comunicazione’

Le indicazioni fornite nella guida mettono in luce un aspetto che rappresenta una novita’: l’emissione del TD29 rappresenta mera comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.

Ricordiamo che il TD29 va emesso nel caso in cui il cessionario o committente abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente o prestatore. Al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, la comunicazione dell’omissione o l’irregolarità va effettuata entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Come compilare il TD29

Pur trattandosi di una mera comunicazione all’AdE è necessario indicare dati quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile. Di seguito alcune indicazioni sulla compilazione:

Il campo Codice Destinatario deve essere valorizzato con 7 volte 0 (zero) mentre il campo Pec Destinatario deve essere vuoto.

Nel campo Data deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi.

Indicazione dell’imponibile non fatturato o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal Cedente o Prestatore e della relativa imposta calcolata dal Cessionario o Committente (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).

Va inoltre indicata nei Riferimenti la fattura inviata dal Cedente o Prestatore nel caso di emissione di una fattura irregolare.

Per quanto riguarda il numero del documento, si potra’ utilizzare una numerazione ad hoc.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

TD20 come Autofattura

Per quanto riguarda il codice TD20, questo va utilizzato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

In caso di Reverse Charge Interno, si potra’ operare come segue:

  • In primo luogo va emesso il documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Va indicato come Cedente/Prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario/Committente sé stesso.
  • Dovra’ poi seguire l’emissione di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta

Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse
assimilate, ad esempio in caso di acquisto di bene o prestazione da Cedente/Prestatore intracomunitario, il Cessionario/committente che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale dovra’:

  • Emettere un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel
    caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura
    N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Va indicato come Cedente/Prestatore l’effettivo cedente o prestatore e come Cessionario/Committente sé stesso.
  • Dovra’ poi seguire un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta. Quest’ultima trasmissione, permette anche di adempiere agli obblighi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 ossia l’esterometro.
microbirrifici a partire dal 2025
Gestionale completo per fatture, magazzino, cassa, e verticalizzazioni come e-das, idrocarburi, accise, alcolici, fitosanitari, produzione..