La fattura è un documento fiscale che, in caso di operazioni soggette al pagamento dell’Iva, viene emessa dal soggetto che cede beni o servizi, sul quale cade anche l’obbligo di liquidare l’imposta dovuta all’erario.

Un’eccezione a questa regola generale è rappresentata dai casi,  previsti dalla legge, in cui tale documento viene emesso dal soggetto che ha acquistato beni o commissionato servizi. Si parla in tal caso di autofattura, per indicare che il cliente emette il documento nei confronti di se stesso.


I principali casi in cui la legge prevede l’autofatturazione sono 4: per omaggi, per autoconsumo, per acquisti da non residenti, per denuncia.

Autofattura per omaggi

In caso di cessione di beni a titolo di omaggio o a titolo gratuito, l’obbligo di fattura non sussiste se le merci cedute hanno un valore inferiore a €25,82. Per importi superiori, occorre tener presente che tali operazioni sono considerate imponibili ai fini IVA. Poichè solitamente non si intende richiedere il pagamento dell’IVA al soggetto che riceve il bene a titolo gratuito, bisognerà emettere l’autofattura in unico esemplare per ciascuna cessione (oppure in un’unica autofattura globale mensile). L’autofattura dovrà essere numerata seguendo la numerazione delle fatture di vendita, contenere l’annotazione “Autofattura per omaggio” ed essere annotata nel registro delle fatture emesse. In alternativa, è possibile annotare su un apposito Registro degli Omaggi l’ammontare globale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e la relativa imposta, che confluirà normalmente nelle liquidazioni periodiche.

Autofattura per autoconsumo

Un altro caso in cui la legge prevede l’emissione di autofattura si verifica quando alcuni beni dell’azienda vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, o quando l’impresa viene “svuotata” per cessazione attività. Anche queste operazioni sono soggette ad imposizione IVA, dunque occorre emettere un’autofattura nel caso in cui i beni non vengano ceduti a terzi ma vengano acquisiti dall’imprenditore stesso.

Autofattura per acquisti da non residenti

Tra le casistiche dell’autofatturazione, risulta anche la cosiddetta Reverse Charge, che si configura quando vengono acquistati beni o servizi da un fornitore estero che non ha in Italia una stabile organizzazione o un rappresentante, ma solo se l’IVA non risulta dalle bollette doganali. Il meccanismo della “inversione contabile” in caso di acquisti intracomunitari trasforma in soggetto debitore l’acquirente nazionale, che dovrà assolvere l’imposta.

Autofattura-Denuncia

Un caso molto particolare di autofattura ricorre quando, dopo 4 mesi dal compimento di una operazione rilevante ai fini IVA non si riceve la relativa fattura. Entro 30 giorni da tale termine, quindi entro 5 mesi dall’operazione, l’acquirente è tenuto ad emettere autofattura in duplice copia. Bisognerà seguire la stessa procedura se si riceve una fattura irregolare. In tal caso, però, questa va presentata all’Ufficio IVA entro 15 giorni dalla data della registrazione.

Altri casi di Autofattura

Sono altri 3, ma meno frequenti, i casi in cui la legge prevede l’autofatturazione: per acquisti da produttori agricoli o ittici in regime di esonero; per acquisti di rottami, carta da macero, ecc.; per acquisti di oro o argento industriale

Normativa di riferimento

  • Dpr 633/72
  • D.L. n. 331/1993
  • Direttiva comunitaria n. 2006/69