Nel precedente articolo, che potete leggere cliccando QUI>>, sono state riportate le ultime novità in tema di riduzione delle accise sulla birra.

Infatti per tutto il 2023, i birrifici godranno di una riduzione delle accise che tiene conto della capacità di produzione dell’impianto. Questo provvedimento è stato introdotto per garantire un aiuto importante al settore, che ha ricevuto un duro colpo durante la pandemia.

Con la circolare 8/2023 Prot. 127929/RU del 7 marzo , l’ADM fornisce indicazioni su un importante passaggio cioè su come richiedere il rimborso per l’accisa già versata nei primi due mesi del 2023, visto che la riduzione dell’accisa ha decorrenza dal 1° gennaio 2023.


Modalità di applicazione delle aliquote ridotte di accisa e rimborso della maggiore accisa versata

Per richiedere il rimborso della maggiore accisa pagata dal 1° gennaio al 27 febbraio 2023 sarà necessario presentare tramite il proprio indirizzo PEC , istanza di rimborso all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto di immissione in consumo della birra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 29 maggio 2023).

Il rimborso viene accordato esclusivamente mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa a scomputo dei successivi pagamenti dell’accisa dovuta dal soggetto
obbligato
.

In particolare, il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso, indica nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l’accredito. La Dogana, effettuati i dovuti riscontri  ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all’interessato e l’altro all’ufficio o alla propria articolazione competente sull’impianto presso cui verra’ utilizzato l’accredito, comunicando all’esercente il nominativo del beneficiario, l’entita’ e gli estremi dell’accredito.

Effettuata l’immissione in consumo di prodotto per l’importo di accisa per il quale viene utilizzato l’accredito, l’esercente dell’impianto pone l’esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell’attestazione di ricevuta apposta da quest’ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

La procedura sopra riportata, con l’esclusione della comunicazione all’esercente dell’impianto di estrazione, e’ seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso e’ un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell’accredito a scomputo di versamenti d’imposta che sia tenuto ad effettuare.