Riformata la Normativa Doganale Nazionale: Sulla G.U. n. 232 del 3 ottobre 2024, è stato pubblicato il D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024 recante  “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”. Il Decreto è entrato in vigore il 4 ottobre.

L’abrogazione del TULD ed il nuovo D.Lgs 141

La novità più significativa è sicuramente la sostituzione del TULD (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale), riferimento del settore dal 1973 a favore di un testo ridotto nel numero di articoli: il nuovo Decreto Legislativo infatti è costituito da 352 a 122 articoli strutturati su 7 capitoli. Un testo più snello che da un lato favorisce la comprensione da parte degli operatoria e dall’altro allinea la normativa nazionale doganale a quella europea.

Altra novità è rappresentata dall’evoluzione di un processo già in atto da diverso tempo nel settore cioè la digitalizzazione completa delle procedure e degli istituti doganali anche attraverso il potenziamento dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SUDOCO), al fine di facilitare la cooperazione delle dogane nazionali ed europee e favorire una gestione più veloce dei processi.

Segue la riorganizzazione delle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali al fine di rendere i processi più semplici riducendone anche le tempistiche.

Le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione sono contenute nell’Allegato 1 del D.lgs. n. 141/2024 e costituiscono la nuova disciplina nazionale di riferimento in materia doganale.

Nuovo sistema sanzionatorio

In tema di sanzioni, si segnala la riorganizzazione e la semplificazione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Il provvedimento infatti interviene anche sulle disposizioni del Testo unico delle accise (TUA, emanato con il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

Con riferimento alle sanzioni riguardanti le accise sui prodotti energetici, di cui all’art. 40 del TUA, sono stati previsti interventi finalizzati principalmente, rispetto alle fattispecie di minore gravità, a ridurre l’ambito di applicazione delle sanzioni penali e ad ampliare quello delle sanzioni amministrative.

In particolare vengono introdotti:

  • l’innalzamento del limite quantitativo di prodotto energetico sottratto all’accertamento e al pagamento dell’accisa (da 2.000 a 10.000 chilogrammi), al di sopra del quale trova applicazione la pena detentiva della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa (art. 40, comma 4, TUA);
  • l’aumento della soglia quantitativa di prodotto energetico sottratto (da 100 a 1.000 chilogrammi), all’accertamento e al pagamento dell’accisa, con esclusione del gas naturale, al di sotto della quale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa (art. 40, comma 5, TUA);
  • l’aggiornamento della vigente disposizione sanzionatoria riservata al gas naturale, attraverso l’innalzamento della soglia quantitativa di prodotto (da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto) sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa, rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 (nuovo comma 6 dell’art. 40, TUA).
  • l’ampliamento delle previsioni di applicazione della confisca, anche in relazione ai reati più gravi in materia di accise;
  • la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità. 

Inoltre si prevede l’estensione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato,(D.lgs. n. 231 del 2001) già stabilita nella materia doganale, anche alla generalità dei reati in materia di accise stabiliti dal TUA.

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