Compravendite con l’estero, Azimut e le nuove fatture transfrontaliere

Ai sensi del provvedimento Ade prot 293384/2021 del 28 ottobre 2021 dal 01/01/2022 le fatture ricevute e inviate verso soggetti esteri, soggette fino a prima all’adempimento dell’esterometro, saranno ora da trasmettere come fattura elettronica. A tal fine sono state introdotte delle novità nel nuovo tracciato di fatturazione elettronica v 1.7 pubblicato dall’ Ade

Per procedere alla trasmissione della fattura elettronica di questo tipo procedere in Azimut impostando i seguenti dati:

Tipo Documento

Scegliere fra le seguenti nuove codifiche introdotte da Ade:

  1. TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: si tratta di reverse charge esterno dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il venditore estero emette una fattura (anche nel formato analogico) che riporta solo l’imponibile (non l’IVA in quanto imponibile in Italia). Quando il soggetto italiano riceve questo documento contabile dovrà optare per:
    • integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA, dell’importo dell’IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi  appartiene ad un paese UE; è quindi l’acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
    • emettere un autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi scaricare all’Erario, se il fornitore è di un  paese extra-UE. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.
  2. TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari: in questo caso, sempre di reverse charge esterno, l’acquirente italiano deve procedere all’integrazione della fattura ricevuta dal venditore estero tramite un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura. Il codice TD18 deve essere utilizzato  anche nel caso di acquisti intracomunitari di beni in un deposito IVA.
  3. TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di operazioni compiute con un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia): anche in questo caso il soggetto italiano deve applicare il reverse charge sulla fattura, emettendo un’autofattura, se il venditore è extracomunitario, o un’integrazione alla fattura ricevuta, se il venditore è comunitario.