Emissione Autofattura Elettronica

L’emissione di un autofattura elettronica si rende necessaria solitamente in questi casi:

  • Per regolarizzare una mancata ricezione della fattura o un’omissione del fornitore. In tal caso si utilizza il tipo documento TD20 (Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • Per lo splafonamento (superamento del limite per gli esportatori abituali). In tal caso di utilizza il tipo documento TD21 (Autofattura per splafonamento)

Nel caso si tratti di acquisti effettuati da produttori agricoli in regime di esonero (quelli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR 633/72), la procedura prevede l’emissione di una fattura per conto del venditore.

In questo scenario specifico, le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate indicano quanto segue:

  • Codice TipoDocumento: TD01 (Fattura).
  • Mittente: Tu (il cessionario/committente), che emetti il documento per conto dell’agricoltore.
  • Cedente/Prestatore: Il produttore agricolo esonerato.
  • Cessionario/Committente: Tu (l’acquirente).

Perché si usa il TD01 e non altri codici?

Nel caso dell’agricoltore esonerato, il documento che emetti sostituisce integralmente la fattura che il venditore non è obbligato a emettere. Pertanto, viene trattata come una fattura ordinaria (TD01) in cui però l’obbligo di emissione ricade sull’acquirente.

Inoltre, dovrai consegnare una copia della fattura emessa al produttore agricolo.

La fattura integrativa e l'autofattura
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