Piccoli produttori indipendenti sperimentazione EMCS

Con la Comunicazione del 05/12/2023 Prot. 726277RU indirizzato alle Associazioni di categoria, l’ADM comunica che dal 13 febbraio 2024 avrà inizio, in ambiente di esercizio, la sperimentazione EMCS fase 4.1 per i piccoli produttori indipendenti.

Tra le principali novità è prevista l’aggiunta, nell’IE815/IE801, di due nuovi campi opzionali relativi alla dichiarazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche, come richiesto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021.

Nella comunicazione è inoltre, disponibile l’adeguamento dei processi previsti dall’integrazione tra il sistema doganale di esportazione e il sistema EMCS: in particolare, per i movimenti di prodotti ad accisa sospesa accompagnati da e-AD.

Ulteriori sviluppi e correzioni tecniche ai tracciati, sono disponibili in dettaglio nell’Allegato 1 della Comunicazione.

Piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche: le definizioni

Per rientrare nella definizione di piccoli produttori indipendenti è necessario rispondere a determinati requisiti che dovranno essere certificati dall’Amministrazione finanziaria.

Per rientrare nella definizione di piccolo produttore indipendente, nel settore del vino (articolo 37-bis D.Lgs. TUA), è necessario rispondere ai seguenti requisiti:

  • quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell’anno precedente non eccedente i
    1.000 ettolitri;
  • indipendenza, legale ed economica da altri produttori di vino;
  • utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro produttore di vino;
  • esercizio dell’attività non sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Per quanto riguarda le piccole distillerie indipendenti (articolo 33-bis TUA), i requisiti , sono i seguenti:

  • che il quantitativo di alcole etilico realizzato nell’anno precedente non è superiore a 10 ettolitri;
  • l’indipendenza economica e legale da altre distillerie;
  • l’utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
  • non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Il piccolo produttore indipendente, nel settore della birra (comma 3-quater dell’articolo 35 Tua), dovrà invece rispondere, oltre che ai requisiti richiesti per entrambe le precedenti categorie, anche ad avere:

  • un quantitativo di birra realizzato nell’anno precedente non superiore a 200.000 ettolitri.

Sono invece definiti piccoli produttori indipendenti di bevande fermentate diverse da vino e birra, (articolo 38-bis Tua) i soggetti esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che rispondano ai seguenti requisiti:

  • indipendenza legale ed economica
  • l’utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
  • non fruizione di licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui,
  • produrre bevande ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l’aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche,
  • nell’anno precedente non hanno prodotto un quantitativo superiore a 15.000 ettolitri.