telematizzazione accise 2023

La Determinazione Direttoriale Prot. 83362/RU del 10 febbraio 2023 sulla telematizzazione accise, rende note importanti novità circa la trasmissione telematica dei dati di contabilità, per i soggetti obbligati nel settore degli oli minerali e oli lubrificanti, dell’alcole e delle bevande alcoliche.

Vediamo cosa cambia dal 1° giugno 2023, quali sono le nuove scadenze e chi è interessato dalle nuove disposizioni


Depositi commerciali prodotti energetici:

  • L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa, autorizzato anche ad operare quale destinatario registrato, trasmette i dati quotidianamente, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento a partire dal 1° giugno 2023. Fino all’entrata in vigore dell’obbligo, la frequenza di invio dei dati rimane quella attuale (frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento)
  • L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici con una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmette i dati mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Resta ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di invio dei dati di contabilità da parte dei seguenti soggetti:

  • Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
  • Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
  • Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati (destinatari registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile

Restano ferme la modalità di trasmissione dei dati di contabilità da parte del destinatario registrato di prodotti energetici che è utilizzatore finale presso il proprio deposito dei prodotti ricevuti in regime sospensivo.


Gli interessati dalle nuove scadenze di giugno 2023:

  • Gli esercenti deposito commerciale di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100
    metri cubi effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023
  • I destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro l’ 8 giugno 2023
  • In prima applicazione dell’obbligo per le due categorie sopraindicate, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore a partire da gennaio 2023

Effettuano il primo invio dei dati, entro il 31 gennaio 2024, con frequenza annuale le seguenti categorie:

  • Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati
  • Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi

Per gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche e per i destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra potranno essere definite modalità differenziate di trasmissione dei dati di contabilità con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane.

Calendario adempimenti per invio Accise