Con l’entrata in vigore della fattura elettronica obbligatoria, è cambiata anche la modalità di assolvimento e pagamento dell’imposta di bollo che passa da bollo cartaceo a bollo virtuale: vediamo cosa è cambiato e come comportarsi.


Dal 1°gennaio 2019, le disposizioni sull’assolvimento e sul pagamento dell’imposta di bollo virtuale, sono dettate dal Decreto del MeF del 28 dicembre 2018.

In particolare:

  • il pagamento dell’imposta di bollo per atti, documenti e registri, avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
  • il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare avviene entro il  giorno 20 del primo mese successivo
  • il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate oppure attraverso il servizio dedicato presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA, tramite addebito su conto corrente
  • le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014 .

Quando è necessaria l’imposta di bollo in fattura?

In linea generale, sono soggetti  all’imposta di bollo pari a 2 euro su fatture e ricevute, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a 77,47 euro:

  • Operazioni in campo IVA DPR 633/1972 Art. 8 c) e 8 bis; Art.10  e Art.15
  • Operazioni fuori campo IVA DPR 633/1972 Art. 2, 3, 4, 5 e 7
  • Operazioni fuori campo IVA DPR 633/1972 Art.1 commi 54-89 L.190/2017 e s.m.
  • Operazioni fuori campo IVA DPR 633/1972 Art. 27 commi 1 e 2  DL 98/2011