Fatturazione elettronica in Azimut

Azimut e la normativa

Come è noto la manovra finanziaria per il 2018, basandosi sul decreto 127/2015 prevede che, a partire da gennaio 2019 (e per alcune categorie già da luglio 2018), la fatturazione elettronica, già in vigore per vendere beni e servizi alla pubblica amministrazione,  diventerà obbligatoria per tutti.  Per comprendere a fondo le novità introdotte in Azimut al fine di adeguarsi alla normativa, è necessario fare alcune premesse fondamentali che elencheremo di seguito.

SDI, il sistema di interscambio

La normativa prevede che ogni fattura debba essere presentata in formato digitale per poi passare dal Sistema di Interscambio, definito per abbreviazione SDI. Il SDI, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file
  • effettuare controlli sui file ricevuti
  • inoltrare le fatture ai clienti destinatari

Il processo di fatturazione

Lo scambio di fatture fra clienti e fornitori, effettuato con la mediazione del SDI, diventa un vero e proprio processo digitale. Tale processo consiste nella trasmissione di files che vengono definiti flussi. I flussi si dividono sostanzialmente in due tipi:

  1. Fatture elettroniche
  2. Messaggi o notifiche

e gestiscono lo status di avanzamento del processo di fatturazione.

Fatturazione e Flussi Collegati

I flussi, files scambiati fra fornitore, SDI e cliente, sono alla base dell’intero processo di fatturazione. Elenchiamo di seguito nel dettaglio quali sono e a cosa servono tutti i tipi di flusso previsti :

  • Notifica di Scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file fattura trasmesso non abbia superato i controlli previsti (equivale a fattura non emessaLa fattura deve essere ritrasmessa dopo aver rettificato il campo indicato nella notifica di scarto.)
  • Ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del file fattura;
  • Notifica di mancata consegna: messaggio che il SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il file Fattura (Il file è passato i controlli ma il SDI non è riuscito a consegnare il file al destinatario.);
  • Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito: messaggio che il SdI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file al destinatario per cause non imputabili al trasmittente (Destinatario non individuabile oppure problemi di natura tecnica sul canale di trasmissione)
    Messaggio che si riceve dopo ulteriori 10gg dalla Notifica di mancata consegna: la fattura è stata accettata ma non è stato possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario (esempio casella PEC piena).
    Il processo è concluso ma il trasmittente deve provvedere tempestivamente a comunicare al destinatario (cessionario), tramite canali diversi dal SDI, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle entrate. Tale informazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
  • Fattura: consiste nella vera e propria fattura in formato digitale. Il file viene inviato al SDI dal soggetto che emette la fattura (il fornitore o un suo incaricato), e viene inviata da SDI al soggetto destinatario della fattura (il cliente o suo incaricato);
  • File dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file Fattura, riportante alcune informazioni aggiuntive sul documento;
  • Notifica di esito committente: messaggio facoltativo che il destinatario può inviare al SdI per segnalare l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta; la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni;
  • Notifica di esito: messaggio con il quale il SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura;
  • Scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale situazione di non ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente ricevuta;
  • Notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente da parte della pubblica amministrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito;

A che punto è la trasmissione? Lo stato di avanzamento del processo

Per conoscere a che punto è la trasmissione della fattura elettronica, considerando l’elenco cronologico dei relativi flussi scambiati fra fornitore, sdi e cliente,  è disponibile la seguente pagina che spiega nel dettaglio lo status del processo di fatturazione elettronica>>

Ecco lo schema di trasmissione:

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