Destinatario e Speditore Certificato: come cambia la circolazione in UE

Dal 13 febbraio sono entrate in vigore importanti novità che riguardano la circolazione dei prodotti energetici ed alcolici tra i paesi membri dell’Unione Europea. Tali novità sono state trattate nella circolare ADM prot. n. 70294 del 03.02.2023 che chiarisce le caratteristiche delle nuove figure del Destinatario Certificato e dello Speditore Certificato

Vediamo quindi quali sono le novità che interessano la circolazione dei prodotti energetici e alcolici in UE, chi sono le figure del Destinatario Certificato e dello Speditore Certificato e come è cambiato il TUA (Testo Unico Accise – D.Lgs. 504/1995)


Vediamo alcuni punti importanti dell’Articolo 10 del TUA:

  • Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali. In tal caso i medesimi prodotti sono spediti da uno SPEDITORE CERTIFICATO dello Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un DESTINATARIO CERTIFICATO nazionale.
  • La circolazione dei prodotti di cui sopra, deve aver luogo con l’e-DAS (Documento Amministrativo Semplificato elettronico, anche detto “e-DAS unionale”) emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati, da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al predetto documento e’ attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
  • La circolazione di cui sopra  inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione e si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito. Tale circostanza e’ attestata, dalla nota di ricevimento trasmessa dal Destinatario Certificato all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata.
  • La trasmissione della predetta nota e’ effettuata entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale.

Risulta chiaro che i soggetti che intendono spedire o ricevere prodotti sottoposti ad accisa tra i paesi dell’Unione Europea, dovranno procedere alla richiesta di nuove autorizzazioni.

E’ anche utile ricordare che l’Amministrazione non ha previsto un periodo ‘transitorio’ nel quale è possibile un doppio binario che prevede la coesistenza di DAS cartaceo e DAS unionale ma è consentito solo di terminare con DAS cartaceo le operazioni iniziate prima del 13 febbraio, entro il 31 dicembre.


Vediamo in cosa consistono le due figure del Destinatario Certificato e dello Speditore Certificato

Destinatario Certificato (art. 8 bis del TUA)

  • Il soggetto che intende richiedere l’autorizzazione ad operare come Destinatario Certifificato, deve già poter operare quale depositario autorizzato o destinatario registrato.
  • I prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro sono ricevuti presso il deposito del predetto soggetto e sono contabilizzati in appositi registri.

  • Al fine di richiedere tale autorizzazione, l’operatore deve presentare, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

In caso di esito positivo della richiesta, la Dogana autorizzerà l’esercente attribuendo un codice identificativo (che dovrà essere indicato nell’e-DAS unionale), con specificazione della data di decorrenza dell’efficacia. Tale autorizzazione non ha scadenza ed è valida sino a revoca.

  • Il destinatario certificato individua nell’ambito del proprio deposito l‘area separata e distinta in cui intende ricevere e detenere ad accisa assolta tali prodotti

  • Il destinatario certificato ha l’obbligo di:

  1.  prestare, prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato, una garanzia nella misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti
  2.  introdurre nel deposito e iscrivere nella contabilita’ i prodotti al momento della loro presa in consegna, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
  • Una volta ricevuti i prodotti, l’accisa va versata entro il giorno successivo a quello di ricezione.
  • L’operatore si impegna a trasmettere, sempre entro le 24 ore dalla ricezione, la nota di ricevimento all’Amministrazione, che attesta la presa in consegna dei prodotti e la loro registrazione nella contabilità del deposito. La Dogana, una volta verificato l’avvenuto pagamento dell’accisa, convalida la nota di ricevimento sul sistema informatizzato e dispone lo svincolo della garanzia riguardante l’operazione.
  • L’Amministrazione finanziaria puo’ autorizzare il soggetto che intende ricevere solo occasionalmente prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da un unico speditore certificato ubicato in un altro Stato membro e gia’ immessi in consumo in un altro Stato membro, ad operare come destinatario certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita’ prestabilita di prodotti

Istanza per operare come Destinatario Certificato: le informazioni da inserire nella PEC

Come accennato, l’esercente che intende operare in qualità di Destinatario Certificato, deve presentare istanza attraverso apposita PEC all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Nell’istanza vanno inserite le seguenti informazioni:

   a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
   b) ubicazione del deposito di ricezione dei prodotti;

   c) piantina che riporti l’area delimitata destinata allo stoccaggio dei prodotti in argomento;

   d) il codice accisa posseduto in qualità di depositario autorizzato o destinatario registrato, associato al deposito di cui alla lettera b);

   e) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti. I prodotti devono essere ricompresi tra quelli che l’esercente è abilitato a ricevere in qualità di depositario autorizzato o destinatario    registrato;

   f) le modalità di contabilizzazione nei registri


Speditore Certificato (art. 9 bis del TUA)

  • Soggetto autorizzato dall’Amministrazione finanziaria a spedire i prodotti ad accisa assolta verso un altro Stato membro, nell’esercizio della sua attività economica
  • Per diventare Speditore Certificato non sono richiesti i requisiti previsti per il Destinatario ma la richiesta deve pervenire da un soggetto operante nel settore delle accise.
  • I prodotti sottoposti ad accisa, gia’ immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall’Amministrazione finanziaria
  • Allo speditore certificato e’ attribuito un codice identificativo
  • Per richiedere l’autorizzazione l’operatore economico deve presentare, a mezzo PEC, apposita istanza all’Ufficio competente
  • Ottenuta l’autorizzazione lo Speditore Certificato lo speditore certificato ha l’obbligo di:
  1. iscrivere nella contabilita’  i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l’indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati
  2. fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato

  • Possibilità di richiedere, entro due anni dalla movimentazione, il rimborso dell’accisa gravante sui prodotti oggetto di spedizione (a condizione di fornire la prova del suo avvenuto pagamento) e versata nel territorio dello Stato membro di destinazione, anche in questo caso fornendo prova del versamento da parte del destinatario certificato.
  • l’Amministrazione finanziaria puo’ autorizzare il soggetto che intende solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e gia’ immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita’ prestabilita di prodotti.

Richiesta per operare come Speditore Certificato: le informazioni da inserire nella PEC

Anche nel caso si decida di operare come Speditore Certificato, è necessario presentare specifica istanza a mezzo PEC all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Nell’istanza vanno inserite le seguenti informazioni:

   a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
   b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa;

   c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni;

   d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire.