Con la Circolare n. 26 del 1°ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fornisce dei chiarimenti circa la possibilità degli operatori di usufruire dall’esenzione da accisa per le imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nelle acque interne (D.M. 15 dicembre 2015 n. 225)
Tali chiarimenti sono stati richiesti dalle associazioni di categoria che hanno espresso perplessità circa l’applicazione del dell’art. 6-bis, “Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari”, che disciplina le concrete modalità di riconoscimento dell’agevolazione fiscale applicabile ai soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione per una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all’art. 1
commi 4 e 5, del medesimo D.M. n. 225/2015.
Quando è applicabile l’agevolazione fiscale
Nella Circolare viene ribadito che l’agevolazione fiscale trova applicazione per i prodotti
energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie,
compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne,
limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e
porti.
L’accesso al beneficio fiscale inoltre è consentito, anche al soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione anche per un periodo di tempo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all’art. 1 commi 4 e 5, del predetto D.M. n. 225/2015.
Trasporto passeggeri regolare e applicabilità dell’esenzione dell’accisa
Quanto al trasporto passeggeri l’esenzione dall’accisa è riservata ai soli soggetti in possesso
delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.
Nella circolare viene chiarito cosa si intende per trasporto regolare di passeggeri, trattandosi del punto che ha creato maggiori dubbi interpretativi da parte degli operatori del settore.
Il trasporto regolare di passeggeri, e’ da intendersi come quel servizio di trasporto, anche di collegamento tra due o più località, svolto con continuità e sistematicità, effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti. Tale servizio è offerto indifferenziatamente al pubblico e in ogni circostanza, salvo cause di forza maggiore e, peraltro, si caratterizza per l’intrinseca necessità di coordinamento all’interno del piano di trasporto pubblico locale che richiede un’attenta pianificazione e deve essere concordato con gli enti territoriali competenti.
Lo scopo del trasporto regolare di passeggeri non è ricreativo; in esso assume carattere predominante l’utilità pubblica o la necessità del trasferimento che è effettuato indipendentemente dalla volontà dei passeggeri e dal numero degli stessi.
L’iscrizione delle imbarcazioni nei registri navali (ad esempio il Registro Navi Minori e Galleggianti) non implica necessariamente che il natante autorizzato svolga un servizio regolare di trasporto, nè esclude che l’imbarcazione possa essere utilizzata anche per attività diverse. Il semplice possesso della licenza è condizione necessaria, ma non sufficiente a ottenere automaticamente il beneficio fiscale dell’esenzione dall’accisa. Ciò in quanto tale licenza abilita l’unità navale
esclusivamente allo svolgimento di attività di trasporto nei limiti previsti dalla normativa
marittima, ma nulla dice in merito alla regolarità del servizio.
Pertanto, i soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, anche per un
periodo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi di trasporto a
titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri, pur se
muniti di particolari autorizzazioni o licenze, dovranno necessariamente richiedere il rilascio
del codice identificativo previsto dall’articolo 6-bis del D.M. n. 225/2015.
Si evince quindi che, per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale in favore dei soggetti che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione per una prestazione di servizi a titolo oneroso, è da valutare l’uso finale dell’imbarcazione.
Si ricorda infine che, sono da considerarsi esclusi dagli obblighi procedurali previsti dall’art. 6-bis i servizi di battellaggio, rientranti tra quei servizi tecnico-nautici di interesse generale, ancillari alle operazioni portuali, istituiti nei porti a garanzia della sicurezza della navigazione e dell’approdo.

