Aggiornamento: Leggi i chiarimenti operativi rilasciati dall’Adm con la CIRCOLARE N. 36/2020 del 23 settembre
Inizia il conto alla rovescia per il DAS elettronico o e-DAS che dal 1 ottobre 2020 diventa obbligatorio per la vendita su territorio nazionale, di benzina e gasolio usati come carburante assoggettati ad accisa.
In particolare prendendo spunto dalla Circolare 34/2020 Prot. 322706/RU del 19 settembre scorso, andiamo a ‘ricapitolare’ come devono comportarsi gli esercenti interessati prima della suddetta scadenza.
L’articolo 18 e la comunicazione da presentare alle Dogane
Prima di tutto, occorre ricordare quanto riportato nell’articolo 18 della direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.
All’articolo 18 ‘Autorizzazione all’impiego dell’e-DAS’, al comma 1, viene inserito l’obbligo in capo a ciascun esercente interessato, di adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni fissate e di darne apposita comunicazione al competente Ufficio delle dogane.
Nella comunicazione, da effettuare quindi prima della scadenza del 1 ottobre, vanno inserite informazioni quali:
- eventuale soggetto che l’esercente deposito ha delegato ad emettere l’e-DAS, allegando la relativa procura in originale
- la descrizione delle caratteristiche del sistema elettronico di gestione degli e-DAS in cui sono storicizzati i messaggi elettronici e gli e-DAS scambiati con il sistema informativo dell’Agenzia nonché le comunicazioni previste dalla determinazione per la gestione dell’e-DAS
- elenco degli eventuali depositi contabili che insistono presso il depositario, con indicazione
dei relativi codici ditta nonché della partita IVA e della denominazione della Società che ne è intestataria - la situazione aggiornata alla data della comunicazione relativamente al numero di DAS cartacei in giacenza presso il deposito, con indicazione della giacenza ad inizio anno, del numero di DAS emessi, di quelli ricevuti e di quelli annullati nel corso dell’anno stesso
- la situazione aggiornata di cui al punto precedente, relativamente ai DAS cartacei in giacenza per ciascun deposito contabile di benzina e di gasolio usato come carburante che insiste presso il depositario
L’autorizzazione all’utilizzo dell’e-DAS tramite provvedimento delle Dogane
Una volta effettuata la comunicazione obbligatoria, l’Ufficio delle dogane competente potrà verificare quanto dichiarato e se non saranno presenti ragioni ostative, autorizzerà il depositario alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, tramite apposito provvedimento specificando la relativa data di decorrenza dell’efficacia.
La prima fase
Non sono noti i termini entro cui effettuare la suddetta comunicazione e neppure quelli entro i quali sarà rilasciato il provvedimento autorizzativo da parte delle Dogane, tuttavia alcune sedi territorialmente competenti stanno dando agli esercenti informazioni in merito alla tempistica di presentazione delle comunicazioni.
Nella Circolare 34/2020 Prot. 322706/RU del 19 settembre, viene specificato che in fase di prima applicazione, laddove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente, l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, ad emettere il documento cartaceo riportando gli stessi dati obbligatori presenti nel DAS elettronico.
Perchè è necessario mettersi in regola
Per gli esercenti che alla data del 30 settembre 2020 non avranno adeguato i sistemi informatici e non avranno presentato la predetta comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.
Al contempo, per tali esercenti gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS
cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.