Dal 1° gennaio 2024 anche i soggetti forfettari di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014, dovranno avvalersi della fattura elettronica, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti. L’obbligo riguarda anche i contribuenti in regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 e le associazioni che determinano il reddito e l’Iva applicando il regime forfetario ex L. n. 398/1991.
Si conclude cosi nel 2023 il ‘regime transitorio’ che permetteva l’emissione della fattura cartacea ad alcune categorie di forfettari, in base all’ammontare dei ricavi.
Inoltre, oltre all’obbligo di fatturazione elettronica, è previsto anche l’invio della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere in formato xml, sempre all’Agenzia delle Entrate.
Come impostare il documento
Il documento dovrà essere impostato con Regime Fiscale RF19
Per quanto riguarda il refime IVA, il codice natura è N2.2 che indica per esteso “Operazioni non soggette-altri casi”
In caso di importo in fattura maggiore di euro 77,47 dovrà essere applicato il bollo virtuale
Operatori del comparto sanitario
Aggiornamento: con il Decreto Legge “Milleproroghe” è stato prorogato per il 2024 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti Iva che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali.
Ad oggi, non sono state previste deroghe per i soggetti tenuti ad inviare i dati dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria. Quindi a meno di eventuali modifiche comunicate dall’Amministrazione, anche i medici – finora esclusi da tale obbligo- saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica nei confronti di persone fisiche.
A chi affidarsi per il nuovo obbligo di fatturazione elettronica forfettari?
Il mercato offre numerose soluzioni. Ricordiamo che è sempre attivo il servizio di fatturazione elettronica e conservazione a norma gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate.
In alternativa è possibile scegliere tra le numerose offerte degli operatori economici del settore.
GUIDA AZIMUT FATTURAZIONE ELETTRONICA