Il decreto fiscale 2019 porta con sè una serie di importanti novità legate alla fattura elettronica, per la quale viene confermata l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019.
Confermato inoltre l’esonero dall’obbligo per le seguenti categorie:
- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio
- soggetti che applicano il regime forfettario
- soggetti che operano nei confronti di operatori non residenti
Nessuna sanzione (o quasi) per i ritardatari
Al via dal 2019 l’obbligo di fattura elettronica ma con un periodo di “tolleranza” di sei mesi per le azienda ritardatarie.
Già con la Circolare 13/E del 2 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate aveva manifestato una certa apertura nei confronti di eventuali ritardi nella trasmissione delle fatture (qui l’articolo relativo>>) ma con il “Collegato fiscale” alla manovra 2019, la non sanzionabilità è stata definitivamente ufficializzata.
Nello specifico viene confermata la non sanzionabilità per il primo semestre del 2019, in caso di fattura emessa con ritardo, nei seguenti casi:
- non sono applicate sanzioni se la fattura viene emessa ed inviata al SdI entro il termine della liquidazione periodica dell’IVA;
- sanzioni ridotte dell’80% per fatture emesse ed inviate al SdI entro il termine di liquidazione IVA del periodo successivo
Nuovi termini per l’emissione della fattura elettronica
Uno degli aspetti più criticati della fattura elettronica era il termine di 24 ore previsto per l’emissione e la trasmissione del documento. In tal senso, le osservazioni e le perplessità degli operatori sono state giustamente accolte e la scadenza dell’emissione entro le 24 ore è stata modificata.
Il termine di emissione viene fissato a 10 giorni ed in particolare “entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione”.
Questa nuova disposizione si collega all’introduzione di un nuovo campo da indicare in fattura cioè “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
In altre parole, si ha la possibilità di specificare in fattura la data in cui viene effettuata l’operazione nel caso questa non coincida con la data di emissione del documento.
La nuova disposizione sulla tempistica di invio delle fatture elettroniche entro 10 giorni, sarà in vigore a partire dal 1° luglio 2019. Tale scadenza è in accordo con il periodo di non sanzionalibiltà di sei mesi, previsto dal decreto.
Annotazione delle fatture emesse
Le fatture emesse potranno essere annotate nell’apposito registro entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni.
Tale disposizione è in accordo con il nuovo termine di emissione delle fatture, fissato entro 10 giorni, al fine di garantire la corretta liquidazione dell’IVA.
Semplificazione della registrazione delle fatture di acquisto
Eliminando l’obbligo di numerazione delle fatture ricevute, operazione difficilmente applicabile nella pratica considerando anche l’immodificabilità delle fatture elettroniche.
Tale obbligo era stato precedentemente oggetto di critiche da parte degli operatori e la sua abrogazione è stata accolta positivamente.
La fattura elettronica transfrontaliera
Questo punto rappresenta più che una novità, una correzione a quanto prescritto nella legge di Bilancio 2018 e ribadito nella Circolare 13/E del 2 luglio scorso. Infatti nella prima versione del testo, l’obbligo di fattura elettronica veniva esteso a soggetti “residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”.
Nel decreto invece, questa definizione viene corretta: scompare la dicitura “identificati nel territorio dello Stato” che diventa “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”, lasciando di fatto al fornitore la facoltà di scegliere se utilizzare fattura elettronica verso clienti esteri.
Rimane l’obbligo dell’ esterometro: i soggetti che operano attraverso import/export, dal 1 gennaio 2019 saranno tenuti a comunicare i dati delle fatture transfrontaliere, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione del documento.
Tale comunicazione diventa facoltativa per tutte le operazioni per le quali è emessa una bolletta doganale o nel caso in cui sia stata emessa/ricevuta fattura elettronica transitata attraverso il Sistema di Interscambio.
Qui il documento integrale con tutte le disposizioni>>
