A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica carburanti (>>qui l’articolo relativo alla proroga per i distributori stradali), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E del 2 luglio, nella quale viene data risposta alle domande poste dai contribuenti sul tema della fattura elettronica carburanti.


In particolare, al punto 1.4 viene chiarito come comportarsi in caso di “Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali”

Come comportarsi in caso di cessione di carburante agricolo?

Domanda: Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

Risposta: Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (…) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.

Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

Cosa fare in pratica?

In questo caso, l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria, sarà chi emette la fattura a decidere se emettere il documento in formato elettronico o se proseguire con la fatturazione “cartacea”. Tuttavia si specifica che, per dedurre il costo della spesa e detrarre l’IVA, il committente dovrà effettuare il pagamento con mezzi  tracciabili quali ad esempio assegno, carte di pagamento elettroniche, bonifico, bollettino postale..


Un ulteriore chiarimento riguarda i “Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio”, riportato al punto 1.5

Quanto tempo ho per trasmettere a SdI la fattura elettronica?

Domanda: Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante.

Risposta: (…) La contestualità- ossia l’emissione entro le 24 ore del medesimo giorno della cessione (…) deve tuttavia, essere valutata alla luce del processo legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

(…)Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Cosa fare in pratica?

L’emissione della fattura elettronica non differisce temporalmente da quella della fattura “cartacea”. Ciò vuol dire che l’emissione della fattura elettronica deve avvenire entro le 24 ore del giorno della cessione. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, consapevole che il termine di 24 ore per la trasmissione della e-fattura potrebbe essere difficile da rispettare, soprattutto in questa fase iniziale, ha chiarito che è tollerato -e quindi non sanzionabile- un minimo ritardo nella trasmissione della fattura, l’importante è non superare il termine per la liquidazione dell’IVA per quel periodo.


Link al documento integrale Circolare 13/E del 2 luglio 2018

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