Come stabilito dal DL 127 del 2015, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (scontrino elettronico) diventa obbligatoria dal 1° gennaio 2020 per gli esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate. L’obbligo è anticipato al 1°luglio 2019 per attività con un volume di affari superiore ai 400mila euro.
La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi va a sostituire l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nel registro cartaceo e l’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale.
Nell’articolo 2 del decreto 127 del 2015, viene prevista la possibilità di stabilire specifici esoneri in ragione della tipologia di attività, attraverso apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In tal senso, lo scorso 10 maggio 2019 un decreto ministeriale ha determinato le categorie esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il DM del 10 maggio: chi è esonerato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi?
In seguito alla consultazione pubblica con le associazioni di categoria, tenutasi lo scorso aprile, il MeF ha individuato le categorie per le quali decade l’obbligo, ma rimane la facoltà, di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nell’Articolo 1 del DM vengono elencate le categorie esonerate dall’obbligo nella fase di prima applicazione:
- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi come ad esempio cessioni di tabacchi; cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli agricoltori che applicano il regime speciale; cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri; servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di gestione e rendicontazione del relativo pagamento; servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (Dpr 696/1996 Art.2 ; Dm del 13/2/15; Dm del 27/10/15)
- prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali il biglietto di trasporto assolve la funzione di certificazione fiscale
- operazioni collegate e connesse ed operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle sopra indicate o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura. Sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari del 2018. In questi casi l’esonero è valido fino al 31 dicembre 2019.
- operazioni effettuate a bordo di navi, aerei e treni per trasporto internazionale.
Per le operazioni esonerate sopra elencate, permane l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi. Per quanto riguarda le operazioni collegate e marginali e per quelle effettuate durante viaggi di trasporto internazionale, oltre all’obbligo di annotazione del registro, permane l’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Cessioni di carburanti e distributori automatici
Nell’Articolo 2 del DM, viene stabilito per quali categorie restano ferme le disposizioni del Dlgs 127/2015 relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi:
- cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori
- cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici
Fino al 31 dicembre 2019, gli operatori degli impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o gasolio, i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume di affari 2018. Per queste operazioni, quindi, si continua ad emettere ricevuta o scontrino fiscale.
Anche in questo caso, resta ferma la facoltà di aderire alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nell’Articolo 3 del DM, viene specificato che tali esoneri saranno validi fino all’emanazione di successivi decreti ministeriali.