Con la Circolare Prot. 46242/RU del 17/04/19, l’Agenzia delle Dogane diffonde le informazioni operative che riguardano da Digitalizzazione del Documento di Accompagnamento Semplificato, detto anche “DAS elettronico” o “e-DAS”.

Il progetto “e-DAS” rientra nel processo di digitalizzazione delle accise intrapreso dalle Dogane già con il progetto Re.Te, di cui abbiamo parlato qui>>.


Gli operatori interessati e le scadenze per l’e-DAS

Il fine ultimo della digitalizzazione delle accise e della realizzazione del progetto e-DAS in particolare, è il contrasto dell’evasione fiscale e la prevenzione di comportamenti fraudolenti partendo dal settore dei prodotti energetici.

Il progetto e-DAS prenderà il via il 20 maggio 2019 e l’applicazione è disponibile in un primo momento, solo in ambiente di addestramento/validazione. Ciò al fine di garantire un sufficiente periodo di sperimentazione per valutare e risolvere eventuali criticità del sistema.

La prima fase interesserà solo il DAS elettronico per la circolazione dei prodotti energetici in ambito nazionale. Non è quindi previsto, alcuno scambio di messaggi con gli Stati membri dell’Unione Europea.


Modalità operative per gli operatori economici

Gli operatori potranno inviare via web-service, secondo le modalità previste, i seguenti messaggi in formato XML:

  • DE815 “Draft DAS elettronico”, inviato dal soggetto speditore della merce
  • DE810 “Annullamento DAS elettronico”, inviato dal soggetto speditore della merce
  • DE818 “Rapporto di ricezione”, inviato dal soggetto destinatario della merce; in caso di DAS collettivo (crf. Art. 20 D.M. n. 210/1996) è inviato anche dal soggetto speditore della merce
  • DE813 “Cambio di destinazione”, inviato nella fase 1 della sperimentazione solo dal soggetto speditore

L’esito positivo dell’elaborazione del messaggio DE815 produrrà un codice univoco detto SRC ed il relativo glifo/QRcode. In seguito il sistema rende disponibile il prelievo dell’esito del file in formato XML, firmato digitalmente dall’Agenzia.

I DAS elettronici prodotti in questa prima fase di sperimentazione avranno la dicitura posta in rilievo “COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI”.

video Accedi al video manuale “DAS Elettronico: il processo di trasmissione”


E’ necessario munirsi di CNS o SPID

Si ricorda, che per accedere ai servizi, per delegare un terzo soggetto e per procedere alla nomina del “Gestore”, è necessario disporre dell’identità digitale CNS o SPID di livello 2.

Il Gestore è colui che richiede per il soggetto obbligato, l’autorizzazione per i seguenti servizi:

  • “DAS – MOVIMENTI AD ACCISA ASSOLTA”, per utilizzare le funzionalità U2S del PUDM(Portale Unico Dogane e Monopoli); questa autorizzazione deve essere obbligatoriamente delegata a Persona Fisica (che può essere anche lo stesso GESTORE)
  • “GESTIONE CERTIFICATI”, per generare il certificato di autenticazione; questa autorizzazione deve essere obbligatoriamente delegata a Persona Fisica (che può essere anche lo stesso GESTORE).

Ulteriori funzionalità realizzate attraverso “web app”, saranno disponibili in ambiente di addestramento dal 24 giugno 2019.


Valutazione degli esiti della fase di sperimentazione del DAS elettronico

Nella circolare viene inoltre raccomandato agli operatori di segnalare eventuali malfunzionamenti del sistema attraverso l’apposita sezione del sito dell’Agenzia:  “Assistenza on line → Come Fare per → Richiedere Assistenza”.

Per quanto riguarda invece le criticità tecnico-operative, le segnalazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia via email all’indirizzo dogane.tecnologie.int.tecnologica@adm.gov.it,  indicando nell’oggetto: “Progetto Digitalizzazione DAS – Sperimentazione Fase 1”.

Valutati gli esiti della sperimentazione si procederà all’estensione in esercizio dal 16 ottobre 2019, a meno di ulteriori comunicazioni.

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Maggiori istruzioni di tipo tecnico sono riportate nell’Allegato 2 alla circolare.


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