Importanti novità riguardanti la chiusura dei Registri Cartacei e l’adozione del Registro Telematico per i depositi autorizzati settore alcoli.


Nella Determinazione Prot.n. 68571/RU, l’Agenzia della Dogana annuncia importanti novità sull’abolizione dell’obbligo di mantenimento dei registri cartacei per i depositari autorizzati che svolgono attività nel settore degli alcoli e delle bevande alcoliche.

Visto l’impatto che avrà questa disposizione, l’Agenzia delle Dogane prevede che il passaggio sarà graduale per settori di imposta e per tipologia di operatori.

L’estensione della determinazione ad altri tipi di operatori sarà valutata in un secondo momento, tenendo conto dei risultati ottenuti in questa prima fase di sperimentazione.

A breve, l’Agenzia dovrebbe comunque pubblicare ulteriori istruzioni operative.


Adesione al Registro Telematico e Istruttoria per l’aggiornamento dell’Anagrafica Accise

L’adesione al nuovo registro telematico avverrà tramite presentazione da parte dell’operatore, di un’ istanza telematica di adesione cui seguirà un’istruttoria, avviata dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

L’istruttoria servirà per verificare la congruenza della codifica dei prodotti presenti nell’Anagrafica Accise con la realtà operativa del depositario e per la determinazione di ciascuna giacenza fiscalmente rilevante per materie prime, semilavorati e prodotti finiti, attribuendo univoche codifiche a tali combinazioni.


Chiusura dei registri cartacei – Inizializzazione e validità del Registro Telematico

Prima di procedere alla chiusura dei registri cartacei, l’Ufficio della Dogana procede ad una verifica inventariale straordinaria per determinare esattamente le giacenze iniziali di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Una volta inserite le giacenze, il registro telematico diventa effettivo e va alimentato come prescritto dall’Articolo 4: “I depositari autorizzati trasmettono con cadenza giornaliera i dati delle contabilità entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione delle operazioni oggetto di registrazione; l’assenza di movimentazione di prodotti esonera dalla trasmissione dei dati di contabilità. Il depositario autorizzato ha facoltà di trasmettere i dati con frequenza maggiore, anche per singola movimentazione, sempre entro il prescritto termine”.

A decorrere dalla data di inizializzazione il Registro Telematico sostituisce i registri cartacei, svincolando l’operatore dall’obbligo di tenuta in forma cartacea dei registri previsti dalle norme fiscali in materia di scritturazioni:

  • registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati;
  • registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti;
  • registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d’accisa;

I registri cartacei precedentemente compilati, dovranno comunque essere conservati secondo le prescrizioni di legge in materia di conservazione dei documenti.


Procedure da utilizzare nel caso di indisponibilità dei sistemi informativi

Viene anche spiegato come comportarsi in caso di temporanea impossibilità all’inserimento dei dati nel registro, sia essa dovuta all’operatore o all’Agenzia delle Dogane.

I depositari autorizzati, nel caso di indisponibilità dei propri sistemi informativi, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio doganale territorialmente competente, indicando le motivazioni e la presunta durata dell’indisponibilità.

Nel caso in cui per indisponibilità propria o del sito dell’Agenzia, non sia possibile effettuare le comunicazioni nei termini previsti, i depositari autorizzati devono redigere le scritture contabili utilizzando i formulari cartacei pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.

Al ripristino del sistema telematico, il depositario dovrà procedere alla trasmissione telematica dei dati non inviati entro la prima scadenza utile.


A questo link è possibile leggere il testo integrale della Determinazione Prot.n. 68571/RU >>clicca qui