La regola generale in tema di fatturazione stabilisce che il documento fiscale vada emesso al momento del pagamento del corrispettivo in caso di prestazioni di servizi, e al momento della consegna o della spedizione per le cessioni di beni. La fatturazione differita rappresenta una deroga a tale regola, perché rappresenta la possibilità di emettere fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Fino al 2012, la normativa prevedeva la possibilità di emettere un unico documento fiscale riepilogativo, denominato appunto Fattura Differita, per tutte le cessioni di beni effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, la cui consegna o spedizione risultasse da apposita documentazione. Con la Legge di Stabilità 2013, tale possibilità è stata estesa anche alle prestazioni di servizio. Ma in quali casi è possibile ricorrere all’emissione di questo tipo di fattura?
Regole generali
La Fattura differita va emessa e registrata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della fornitura dei beni o dei servizi. Se contestualmente o successivamente all’emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, viene effettuato il pagamento, è comunque possibile ricorrere alla fatturazione differita, facoltà che viene meno in caso di pagamento anteriore all’emissione del documento di trasporto o altro documento idoneo.
Fattura differita per le prestazioni di servizio
Nel caso di prestazione di servizi, bisogna indicare in dettaglio le operazioni eseguite come risultano dalla documentazione commerciale peculiare del tipo di attività svolta. A tal proposito, il legislatore nazionale non impone specifici obblighi, per cui può trattarsi, ad esempio, del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché emergano con chiarezza le prestazioni eseguite, le date di effettuazione e le parti contraenti.
Fattura differita per le cessioni di beni
Nel caso di cessione di beni, la Fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle varie operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o di altro documento idoneo (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico ecc.) che contenga i seguenti elementi essenziali:
- data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione);
- generalità del cedente, del cessionario nonché dell’eventuale impresa incaricata del trasporto;
- descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi verso Stati UE
E’ possibile emettere Fattura differita per prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette a Iva per carenza del requisito territoriale (le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti, e quindi imponibili, nello Stato dove è stabilito il committente). Per la fatturazione differita relativa a cessioni di beni intracomunitarie sono valide le medesime regole relative alle cessioni di beni in Italia e la data di riferimento è quella di partenza del trasporto o della spedizione dei beni dall’Italia.
L’Iva non differita
Nel caso di fatturazione differita, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, l’Iva si considera esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione; ciò significa che l’imposta dovrà essere contabilizzata non nel mese di registrazione della fattura, ma nel mese in cui l’operazione si considera effettuata.
Riferimenti normativi
- Dpr 633/1972
- D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472
- Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)
- Circolare n.18/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate