In attesa delle novità in arrivo a partire dal 2 febbraio, con l’aggiornamento alla versione 1.1 del formato della FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo continuerà ad essere rappresentata in fattura inserendo nel campo numero bollo la stringa “DM-17-GIU-2014”, che fa riferimento al Decreto Ministeriale con cui a giugno dello scorso anno sono state definite le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Assolvimento virtuale dell’imposta di bollo
In particolare, l’articolo 6 di detto Decreto ha stabilito che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti venga corrisposta con modalità esclusivamente telematica e che il soggetto obbligato paghi in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per questo motivo, la marca da bollo non deve essere applicata fisicamente sul documento mediante contrassegno telematico. L’imposta di bollo dovrà dunque essere assolta virtualmente entro il 30 aprile (29 aprile negli anni bisestili) dell’anno successivo a quello di riferimento, tramite un unico F24.

Come compilare i campi DatiBollo
I campi del file individuati dal Sistema di Interscambio come DatiBollo vanno compilati, naturalmente, soltanto se per la tipologia di documento/operazione è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ricordiamo che il bollo da 2 euro è dovuto per le fatture il cui importo non è soggetto a Iva, ma solo se superiore a 77,47 euro. Nel caso in cui tale presupposto sia verificato, laddove fino al 27 giugno 2014 occorreva indicare gli estremi della relativa comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, è sufficiente ora riportare la stringa “DM-17-giu-2014”. L’importo verrà indicato nel successivo campo, che contiene un valore numerico composto da un intero e da due decimali. Ovviamente, essendo l’imposta di bollo a carico del fornitore della PA, l’importo corrispondente non deve essere incluso nel campo Imponibile.

Riferimenti normativi