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Novità in materia di IVA: lo “split payment”. Rimborsi semplificati per i fornitori della PA

  • by Enzo Rubino
  • marzo 5, 2015 at 11:31 am

Tradotto significa “scissione dei pagamenti”. E’ lo split payment, novità introdotta con la Legge di Stabilità 2015 per ridurre l’evasione fiscale relativa all’Iva. Tecnicamente, per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a far data dal 1° gennaio 2015, l’imposta sul valore aggiunto non dovrà più esser pagata ai fornitori insieme al corrispettivo, ma verrà versata direttamente all’Erario dagli stessi enti.

Soggetti PA coinvolti nello split payment
Lo strumento dello split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Restano esclusi dall’applicazione delle nuove regole tutti gli altri enti pubblici non ricompresi nell’elenco.

Come funziona la scissione dei pagamenti
In caso di vendita di beni o prestazioni di servizi ai soggetti PA sopra elencati, sia che questi agiscano nelle loro vesti istituzionali che in quelle commerciali, i fornitori dovranno emettere una fattura che riporti comunque l’imposta sul valore aggiunto, ma con l’aggiunta dell’annotazione: “L’Iva sarà versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72”. L’imposta dovrà pure essere annotata nei registri Iva, ma non parteciperà alla liquidazione di periodo.
Lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, a titolo di imposta sul reddito.

Tempistica di applicazione
Le nuove regole valgono solo per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015. Lo split payment non si applica quindi alle operazioni fatturate entro il 31 dicembre 2014, comprese quelle in regime di esigibilità differita (ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del DPR 633/72) effettuate nel 2014, con incasso successivo al primo gennaio 2015.
Con lo split payment, l’Iva diventerà esigibile nel momento in cui verranno pagati i corrispettivi ai fornitori e gli enti dovranno effettuare il versamento il giorno 16 del mese successivo, mentre entro il giorno 15 del mese successivo dovranno annotare le fatture.
Nella prima fase di applicazione dello split payment, in attesa dell’adeguamento dei relativi sistemi informativi, previsto entro il 31 marzo 2015, le amministrazioni accantoneranno le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che dovrà comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

Semplificazioni nei rimborsi Iva
La mancata entrata dell’Iva a debito nell’ambito dello split payment determinerà più facilmente una posizione di credito Iva in capo ai fornitori della PA, i quali dunque potranno accedere in modo più agevole al suo rimborso, anche trimestrale. I fornitori della PA che non incasseranno più l’Iva dagli enti pubblici avranno infatti una priorità nei rimborsi, per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante split payment nel periodo oggetto del rimborso. Per poterne beneficiare, tali soggetti non sono più tenuti al rispetto dei criteri di priorità che esistevano fino ai giorni scorsi, oggi eliminati. Pertanto, per ottenere il rimborso dell’Iva a credito, non è più necessario che il contribuente sia in attività da almeno tre anni, che l’ammontare del credito IVA sia superiore a 10.000 euro per i rimborsi annuali o 3.000 euro per quelli trimestrali, né che l’eccedenza superi il 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento. Resta comunque necessario essere soggetti che esercitano prevalentemente o esclusivamente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle relative agli acquisti, computando tra queste anche le operazioni che rientrano nel regime della scissione dei pagamenti. Le istanze di rimborso potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate già il prossimo 30 aprile.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
  • Decreto Ministeriale 22 marzo 2007 (Individuazione delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso, in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta);
  • Legge di Stabilità 2015 (Introduzione dell’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972)
  • Decreto Ministeriale 23 gennaio 2015 (Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – Split Payment);
  • Decreto Ministeriale 20 febbraio 2015 (Modifiche al decreto 23 gennaio 2015).

— Enzo Rubino

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