E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il DM nr. 132/2020 ‘Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche’ , in cui il MEF ha indicato le motivazioni che possono portare le PA al rifiuto delle fatture elettroniche e la modalità a disposizione delle amministrazioni  per comunicare tale rifiuto all’emittente del documento.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal prossimo 6 novembre.


I motivi del rifiuto delle fatture da parte della Pubblica Amministrazione

Grazie al nuovo regolamento, le PA che finora hanno potuto rifiutare le fatture elettroniche senza l’obbligo di specificarne il motivo, potranno non accettare una fattura elettronica, solo in uno dei seguenti casi:

  • fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione
  • omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP)
  • omessa o errata indicazione del codice di repertorio (richiesto in caso di fatture riguardanti dispositivi medici)
  • omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo di prodotto acquistato
  • omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali

Inoltre viene chiarito che il rifiuto della fatture da parte delle PA, non è ammesso nel caso in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante ‘procedure di variazione’, come previsto dall’art 26 del DPR 633/72


La comunicazione del rifiuto della fattura 

Il rigetto della fattura, che deve necessariamente riportare una delle motivazioni sopra indicate, deve essere sempre comunicato al cedente/prestatore con le modalità previste dall’Allegato B al DM 55/2013 ed entro il termine indicato dalle specifiche tecniche.