Con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto numerose novità che riguardano la Fattura Elettronica, tra cui nuovi tipi di “Tipo di documento” e nuove tipologie di “Natura”esenzione IVA.
Le modifiche sarebbero dovute essere operative in via facoltativa dal 4 maggio e obbligatorie dal 1 ottobre, ma vista l’attuale situazione di difficoltà per le aziende, causata dal Covid-19, si è preferito posticiparne l’applicazione. Quindi la nuova versione della fattura elettronica sarà operativa in via facoltativa dal 1 ottobre 2020 e diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2021.
Vediamo quali sono le novità più importanti e come cambierà la fattura elettronica, dal 1° ottobre 2020.
- Il Bollo Virtuale
Cambia la modalità di utilizzo dell’imposta di bollo, dovuta in alcuni casi su operazioni non assoggettate a IVA se di importo superiore ai 77,47 euro.
Il campo “Bollo Virtuale” continua a dover essere valorizzato mentre il campo “Importo Bollo”è ora opzionale, lasciando quindi la possibilità di inserire o meno l’importo del bollo. Infatti grazie alle nuove codifiche introdotte che riguardano la natura dell’operazione, sarà l’Agenzia delle Entrate a calcolare e proporre l’importo del bollo da versare.
Vale la pena ricordare che il versamento dell’imposta di bollo è su base trimestrale e deve avvenire entro il 20esimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il D.L. 124/2019 ha introdotto la possibilità di versamenti semestrali se l’ammontare dell’importo annuale non supera i 1.000 euro.
- Nuovi Tipo Documento
Vengono introdotti nuove codifiche per il campo “Tipo Documento”, ciò per permettere una contabilizzazione più precisa da parte dei software gestionali e per rendere più efficiente la precompilazione dei registri IVA e le operazioni di controllo da parte dell’Agenzia.
In particolare sono stati maggiormente dettagliati i tipi di Autofattura che, soprattutto nella fase iniziale, avevano creato qualche problema di interpretazione ed i tipi di Fattura Differita, che sono passati a due.
Le tipologie di documento diventano 27, con codifica che va da TD01 a TD27:
<TipoDocumento> | |
TD01 | fattura |
TD02 | acconto/anticipo su fattura |
TD03 | acconto/anticipo su parcella |
TD04 | nota di credito |
TD05 | nota di debito |
TD06 | parcella |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno |
TD17 |
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
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TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 |
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
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TD20 |
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
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TD21 | autofattura per splafonamento |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA |
TD23 |
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
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TD24 |
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
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TD25 |
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
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TD26 |
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
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TD27 |
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
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Per quanto riguarda le fatture differite i codici diventano due, TD24 e TD25:
TD24 fattura differita: fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero collegata a idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio.
TD25 fattura differita: fattura differita per triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente.
- Nuovi tipi di Natura esenzione IVA
Le principali novità in fatto di Natura delle operazioni riguardano le operazioni non imponibili IVA e quelle in inversione contabile.
Infatti, il campo “Natura” in Fattura elettronica si utilizza proprio per questo tipo di operazioni e si traduce in un codice che deve essere inserito solo se il campo” Aliquota IVA” della fattura è pari a zero.
Vediamo quali sono le nuove codifiche:
<Natura> | |
N1 | escluse ex art. 15 |
N2 | non soggette |
N2.1 |
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
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N2.2 | non soggette – altri casi |
N3 | non imponibili |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 |
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
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N3.5 |
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
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N3.6 |
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
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N4 | esenti |
N5 | regime del margine / IVA non esposta in fattura |
N6 |
inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
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N6.1 |
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
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N6.2 |
inversione contabile – cessione di oro e argento puro
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N6.3 |
inversione contabile – subappalto nel settore edile
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N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 |
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
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N6.6 |
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
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N6.7 |
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
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N6.8 |
inversione contabile – operazioni settore energetico
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N6.9 | inversione contabile – altri casi |
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
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- Nuovi tipi di Ritenuta
Aumentano anche i codici che indicano il tipo di ritenuta applicabile al documento:
<TipoRitenuta> | |
RT01 | ritenuta persone fisiche |
RT02 | ritenuta persone giuridiche |
RT03 | contributo INPS |
RT04 | contributo ENASARCO |
RT05 | contributo ENPAM |
RT06 | altro contributo previdenziale |