Con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto numerose novità che riguardano la Fattura Elettronica, tra cui nuovi tipi di “Tipo di documento” e nuove tipologie di “Natura”esenzione IVA.

Le modifiche sarebbero dovute essere operative in via facoltativa dal 4 maggio e obbligatorie dal 1 ottobre, ma vista l’attuale situazione di difficoltà per le aziende, causata dal Covid-19, si è preferito posticiparne l’applicazione. Quindi la nuova versione della fattura elettronica sarà operativa in via facoltativa dal 1 ottobre 2020 e diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2021.

Vediamo quali sono le novità più importanti e come cambierà la fattura elettronica, dal 1° ottobre 2020.


  • Il Bollo Virtuale

Cambia la modalità di utilizzo dell’imposta di bollo, dovuta in alcuni casi su operazioni non assoggettate a IVA se di importo superiore ai 77,47 euro.

Il campo “Bollo Virtuale” continua a dover essere valorizzato mentre il campo “Importo Bollo”è ora opzionale, lasciando quindi la possibilità di inserire o meno l’importo del bollo. Infatti grazie alle nuove codifiche introdotte che riguardano la natura dell’operazione, sarà l’Agenzia delle Entrate a calcolare e proporre l’importo del bollo da versare.

Vale la pena ricordare che il versamento dell’imposta di bollo è su base trimestrale e deve avvenire entro il 20esimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il D.L. 124/2019 ha introdotto la possibilità di versamenti semestrali se l’ammontare dell’importo annuale non supera i 1.000 euro.


  • Nuovi Tipo Documento

Vengono introdotti nuove codifiche per il campo “Tipo Documento”, ciò per permettere una contabilizzazione più precisa da parte dei software gestionali e per rendere più efficiente la precompilazione dei registri IVA e le operazioni di controllo da parte dell’Agenzia.

In particolare sono stati maggiormente dettagliati i tipi di Autofattura che, soprattutto nella fase iniziale, avevano creato qualche problema di interpretazione ed i tipi di Fattura Differita, che sono passati a due.

Le tipologie di documento diventano 27, con codifica che va da TD01 a TD27:

<TipoDocumento>
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17
integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19
integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20
autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23
estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25
fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26
cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27
fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Per quanto riguarda le fatture differite i codici diventano due, TD24 e TD25:

TD24 fattura differita: fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero collegata a idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizio.

TD25 fattura differita: fattura differita per triangolari interne, ossia cessione di beni effettuata dal cessionario verso un terzo per il tramite del cedente.


  • Nuovi tipi di Natura esenzione IVA 

Le principali novità in fatto di Natura delle operazioni riguardano le operazioni non imponibili IVA e quelle in inversione contabile.

Infatti, il campo “Natura” in Fattura elettronica si utilizza proprio per questo tipo di operazioni e si traduce in un codice che deve essere inserito solo se il campo” Aliquota IVA” della fattura è pari a zero.

Vediamo quali sono le nuove codifiche:

<Natura>
N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette
N2.1
non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4
non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5
non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6
non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6
inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2
inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3
inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5
inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6
inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7
inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8
inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

 


  • Nuovi tipi di Ritenuta

Aumentano anche i codici che indicano il tipo di ritenuta applicabile al documento:

<TipoRitenuta>
RT01 ritenuta persone fisiche
RT02 ritenuta persone giuridiche
RT03 contributo INPS
RT04 contributo ENASARCO
RT05 contributo ENPAM
RT06 altro contributo previdenziale