Con la Circolare n 4 del 28/06/2019, l’Agenzia delle Dogane analizza il Decreto del 4 giugno scorso al fine di dare informazioni  agli operatori, sulle procedure da adottare per poter usufruire della riduzione delle accise del 40%.

Nel seguente articolo proponiamo alcuni punti della Circolare. Purtroppo in questa prima fase le informazioni provenienti dalle diverse Dogane sono scarse ed a volte discordanti, pertanto invitiamo i titolari dei microbirrifici interessati, a recarsi presso l’ufficio delle Dogane di propria competenza per richiedere informazioni più precise sull’iter da seguire per l’aggiornamento della propria licenza, necessario ai fini della riduzione delle accise.


Chi ha diritto alle agevolazioni

Hanno diritto alla riduzione dell’accisa, i microbirrifici che presentano:

  • indipendenza legale ed economica
  • produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
  • divieto di ricezione di birra condizionata o sfusa in regime sospensivo da accisa da altri soggetti obbligati
  • ciclo di produzione interamente realizzato nel microbirrificio, dalla realizzazione del mosto al condizionamento del prodotto finito.

Piccola birreria Nazionale

Una piccola birreria nazionale è una fabbrica di birra con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e che presenta gli stessi requisiti di indipendenza del microbirrificio.

I vincoli per accedere alle agevolazioni sono quelli già elencati, ma nel caso in cui l’esercente estragga il prodotto finito in regime sospensivo, sulla birra realizzata non sarà applicabile l’aliquota ridotta. Il quantitativo trasferito concorre comunque al calcolo della produzione annuale.

Piccola birreria Unionale

Una piccola birreria nazionale ha le stesse caratteristiche del microbirrificio ma è stabilita in altro stato membro. Per usufruire dell’agevolazione, la birra condizionata deve pervenire in regime sospensivo ad un soggetto obbligato in Italia direttamente dalla fabbrica unionale, per la quale lo stato di provenienza certifica la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione.

Esportazione della birra

A differenza della preesistente normativa, è concesso trasferire birra condizionata in regime sospensivo se destinata ad altri Stati Membri dell’UE o all’esportazione verso Paesi Terzi. Per avvalersi di questa possibilità, l’esercente dovrà dare comunicazione preventiva alla Dogana competente, solamente una volta.


Assetto del deposito fiscale

Cambia anche l’assetto del deposito fiscale: prima del decreto del 4 giugno, il deposito fiscale era limitato ai reparti in cui erano ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori. Ora si passa ad un assetto più esteso del deposito fiscale tenendo conto della necessità di comprendere nella gestione in regime sospensivo tutti i luoghi destinati alla produzione, incluso il condizionamento della birra.

Fanno parte del deposito fiscale:

  • aree di stoccaggio materie prime
  • apparecchiature produzione mosto
  • serbatoi di stoccaggio (mosto, semilavorati, birra non condizionata
  • impianto di condizionamento (posto in un reparto ad uso esclusivo)
  • magazzino birra condizionata (delimitato in un’area definita)

Viene confermata la prescrizione che impone l’installazione, indipendentemente dalla capacità di produzione del deposito, di un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore.

Per microbirrifici con produzione annua fino a 3.000 ettrolitri annui di birra, l’unico misuratore prescrivibile è quello del mosto.

Per microbirrifici con capacità produttiva superiore a 3.000 ettolitri annui di birra, l’ufficio delle dogane può prescrivere l’installazione di:

  • dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della fase di condizionamento
  • misuratore dell’acqua utilizzata per la produzione del mosto

Regime transitorio

Il regime transitorio inizia con la richiesta di aggiornamento della licenza di esercizio da presentare all’ufficio delle dogane entro il 30 luglio.

Alla richiesta dovrà essere allegata opportuna documentazione integrativa:

  • planimetria del deposito, con la delimitazione dei luoghi di produzione e condizionamento della birra
  • dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza legale ed economica
  • registri da sottoporre a vidimazione