Con la Circolare 84845-RU appena pubblicata dall’Agenzia delle Dogane, viene chiarito cosa cambia per la telematizzazione accise microbirrifici che usufruiscono della riduzione del 40% (produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri), in questa prima fase di periodo transitorio:
- gli operatori che optano per la licenza di Microbirrificio o Piccola Birreria Nazionale (Art. 1 lett. b,e del DM 04/06/2019) continueranno ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi di record A– Dati di controllo, record E-Riepilogo dell’Accisa, record R-Ravvedimento. Il tipo record C non sarà più utilizzato. La segnalazione “42- Importo non congruente con i dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere considerata.
- gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione, dovranno procedere comunque all’aggiornamento della licenza ed utilizzare il tracciato ALCODA previsto per i depositi autorizzati.
Ricordiamo che in entrambi i casi, che si voglia o meno usufruire dell’agevolazione sulle accise, è necessario procedere ad un aggiornamento della licenza presso la propria Dogana.
Regime transitorio e nuove Determinazioni
Tali disposizioni per la telematizzazione accise microbirrifici, in essere durante il regime transitorio, potranno subìre delle variazioni in seguito a nuova Determinazione dell’Agenzia delle Dogane che sarà adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del 4/06/19 (Art.12 DM 04/06/19).