Con la Circolare 84845-RU appena pubblicata dall’Agenzia delle Dogane, viene chiarito cosa cambia per la telematizzazione accise microbirrifici  che usufruiscono della riduzione del 40% (produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri), in questa prima fase di periodo transitorio:

  • gli operatori che optano per la licenza di Microbirrificio  o Piccola Birreria Nazionale (Art. 1 lett. b,e del DM 04/06/2019) continueranno ad utilizzare il tracciato ALCOMB limitatamente ai tipi di record A– Dati di controllo, record E-Riepilogo dell’Accisa, record R-Ravvedimento. Il tipo record C non sarà più utilizzato. La segnalazione “42- Importo non congruente con i dati giornalieri/crediti e riaccrediti”, fino all’eliminazione del relativo controllo, non dovrà essere considerata.
  • gli operatori che non intendono avvalersi dell’agevolazione, dovranno procedere comunque all’aggiornamento della licenza ed utilizzare il tracciato ALCODA previsto per i depositi autorizzati.

Ricordiamo che in entrambi i casi, che si voglia o meno usufruire dell’agevolazione sulle accise, è necessario procedere ad un aggiornamento della licenza presso la propria Dogana.


Regime transitorio e nuove Determinazioni

Tali disposizioni per la telematizzazione accise microbirrifici, in essere durante il regime transitorio, potranno subìre delle variazioni in seguito a nuova Determinazione dell’Agenzia delle Dogane che sarà adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto del 4/06/19 (Art.12 DM 04/06/19).


Come già consigliato più volte ai nostri clienti, invitiamo tutti i titolari dei Microbirrifici interessati a recarsi prima possibile presso la propria Dogana di competenza, per chiedere come procedere all’adeguamento della licenza.


Abbiamo parlato della riduzione accise microbirrifici nei precedenti articoli:

Accise Microbirrifici: come richiedere la riduzione

Accise Microbirrifici: riduzione del 40% dal 1° luglio