Questo testo, vuole essere una guida pratica per chi, in possesso di microbirrificio o,  intenzionato ad aprirne uno,  volesse informazione su ciò che riguarda le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Dogane in materia.

In particolare prendiamo in esame la Determinazione 140839/RU, del 4 dicembre 2013, e la successiva Circolare 5/D del 6 maggio 2014, che riporta le istruzioni operative, ricordando sin da subito che vige per i microbirrifici obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità già dal 1° gennaio 2015.


L’ inquadramento del microbirrificio

Con il termine microbirrifici, si intendono le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, inquadrati come depositi fiscali.

É fatto divieto ai microbirrifici:

  • ricevere e confezionare birra prodotta da altri stabilimenti;
  • effettuare estrazioni di birra sfusa, ma solo di birra confezionata prodotta esclusivamente al proprio interno;

Pertanto nei microbirrifici sprovvisti di impianto di condizionamento, la birra è destinata esclusivamente al rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita (Brew Pub).


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Operazioni preliminari per l’ottenimento della licenza e del codice accisa

Chi intende aprire un microbirrificio deve presentare apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, almeno novanta giorni prima dell’inizio della propria attività , alla quale andrà allegato tra gli altri documenti, l’elenco dei tipi di birra che il depositario intende produrre, con indicazione della relativa ricetta,  delle quantità di materie prime, ivi inclusa l’acqua e grado plato atteso.

Si precisa che, nella ricetta, i componenti minori (luppolo, lieviti, aromatizzanti, ecc.) richiedono indicazione qualitativa, mentre sono quantificati i cereali (frumento, malto, orzo, ecc.).
Al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà dichiarare come intende procedere alla determinazione indiretta della birra prodotta.

Per questo esistono due possibilità:

  • un misuratore collegato alla fonte di energia primaria con cui viene alimentato l’impianto relativo all’effettuazione delle cotte (detto, misuratore energetico) >>> vedi video “gestione in Okdogane”
  • un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie tramite tubazioni fisse, poste in collegamento con uno scambiatore di calore, necessario per il raffreddamento del mosto stesso che dovrà raggiungere la temperatura di 20°C, partendo da quella di riscaldamento iniziale (detto, contalitri)  >>> vedi video “gestione in Okdogane”

Per quanto riguarda lo stabilimento di produzione, il  deposito fiscale è costituito dai reparti in cui sono ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori utilizzati per la determinazione indiretta quantitativa della birra prodotta (misuratore energetico o contalitri).

Cantina di fermentazione, impianto di condizionamento ed il magazzino della birra condizionata non fanno parte del deposito fiscale. La separazioni dagli ambienti del deposito fiscale, non deve essere necessariamente in muratura ma può essere garantita anche da apposite segnaletiche di demarcazione, anche indicate sul pavimento del microbirrificio, e riportate nelle planimetrie di impianto agli atti dell’Ufficio.

L’Ufficio delle Dogane, una volta effettuati i dovuti controlli, autorizza l’istituzione del deposito fiscale mediante rilascio, al depositario autorizzato, della licenza d’esercizio e del relativo codice d’accisa.

Ottenuta la licenza, è il momento di passare alla fase operativa vera e propria: produzione della “cotta” di birra.


Comunicazione della “cotta” di birra

Il depositario autorizzato, almeno un giorno prima dell’inizio della produzione del mosto è tenuto a inviare all’Ufficio delle Dogane, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), apposita comunicazione di lavoro, con validità non superiore ai trenta giorni, indicante quanto necessario all’individuazione di ciascuna cotta, sia temporalmente che fisicamente, all’interno del deposito fiscale.
I dati da comunicare sono i seguenti:

  • numerazione progressiva annua;
  • data in cui sarà effettuata ciascuna cotta;
  • tipologia di birra prodotta;
  • tini di fermentazione in cui avverrà la maturazione del prodotto;
  • il volume di mosto che si presume produrre;
  • la lettura del contatore fiscale al momento della comunicazione.

In caso di impiego del contatore energetico, per ciascuna cotta, il depositario contabilizza, in formato cartaceo o, preferibilmente, in formato elettronico:

  • la data di effettuazione;
  • gli estremi della comunicazione preventiva;
  • la lettura iniziale e finale del contatore;
  • il tipo di birra prodotto;
  • il relativo coefficiente di resa riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria;
  • il grado Plato dichiarato;
  • la conseguente liquidazione di imposta, tenendo conto delle aliquote vigenti.

In caso di impiego del contatore del mosto, per ciascuna cotta, il depositario contabilizza, in formato elettronico:

  • la data di effettuazione;
  • gli estremi della comunicazione preventiva;
  • la lettura iniziale e finale del contatore;
  • il tipo di birra prodotto;
  • il grado Plato dichiarato;
  • la conseguente liquidazione di imposta, tenendo conto delle aliquote vigenti.

In più, in caso di utilizzo del contatore del mosto, nelle contabilità del deposito è anche riportata, per ogni ciclo di sanificazione delle caldaie, successivo alla cotta, la data di effettuazione e la lettura iniziale e finale del contatore del mosto, a seguito del passaggio dell’acqua di lavaggio.


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Calcolo del Coefficiente di resa

In caso di utilizzo del “contatore energetico”, al fine di stabilire il coefficiente di resa per ciascun tipo di birra dichiarato, l’Ufficio delle Dogane determina sperimentalmente, nel corso della verifica di primo impianto e con l’ausilio della strumentazione di misura installata nel deposito, la quantità di birra ottenuta in rapporto all’energia elettrica impiegata per la produzione.

In caso di utilizzo del “misuratore del mosto”, la quantità di acqua di lavaggio utilizzata per la sanificazione della caldaia è contabilizzata separatamente dal mosto prodotto.
Al momento della verifica di primo impianto, l’Ufficio delle Dogane determina le più congrue modalità tecniche per discriminare fisicamente e contabilmente le due grandezze.
In tal caso, la determinazione quantitativa della birra prodotta è effettuata, per ogni cotta, in base alla quantità di mosto misurata, assumendo un coefficiente di resa unitario.

Incongruenze tra dati dichiarati e dati effettivi

Qualora il grado Plato, determinato sul prodotto finito, non sia superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore denunciato , il campione si intende conforme a quanto dichiarato.

Il depositario può effettuare in autonomia la determinazione del grado Plato effettivo e, qualora riscontri un superamento di oltre 5 decimi del valore dichiarato fornisce apposita comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente.
Inoltre, dopo l’effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto ottenuto superi di oltre il 10% il valore preventivamente comunicato, il depositario autorizzato fornisce anche in questo caso apposita comunicazione integrativa, tramite posta elettronica certificata.

Passiamo ora al prossimo passaggio: come effettuare accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta


Accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta

Il depositario autorizzato effettua, per ogni giornata di produzione, l’accertamento e la liquidazione dell’imposta dovuta, sul quantitativo di birra prodotta, determinato sulla base dei coefficienti di resa precedentemente determinati, con l’applicazione della vigente aliquota d’imposta.

Sulla base delle liquidazioni effettuate per ogni giornata di produzione, l’imposta è pagata dal depositario alle scadenze previste dall’articolo 5, comma 4 del TUA: per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Adempimenti contabili

Per ciascuna giornata di produzione, nel caso di utilizzo del contatore energetico, la quantità di prodotto energetico consumato, è riportato, per ciascuna cotta, nelle contabilità del deposito fiscale.
Analogamente per ciascuna giornata di produzione , nel caso si utilizzi un contatore del mosto, sono riportati, per ciascuna cotta, nelle contabilità del deposito fiscale i seguenti dati: la quantità di mosto prodotto, la quantità di acqua di lavaggio, nonché la quantità di birra prodotta ed il relativo grado plato denunciato.

Nei giorni in cui non è effettuata produzione di birra, il depositario non effettua registrazioni, fatte salve quelle dell’eventuale avanzamento del contatore del mosto per il passaggio di acqua di lavaggio che non comporta, ovviamente, liquidazione dell’imposta.

Conservazione della Documentazione contabile

I dati di contabilità sono conservati all’interno del microbirrificio almeno per i cinque anni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferiscono.
Il depositario è tenuto a conservare:

  • le comunicazioni preventive di lavorazione e quelle relative ad eventuali integrazioni verso l’Ufficio della Dogana;
  • copia dei titoli di pagamento, posta a corredo della contabilità ed esibita a richiesta dell’Amministrazione finanziaria;
  • le fatture di acquisto delle materie prime;
  • le fatture di cessione della birra confezionata;
  • documenti di trasporto recanti l’indicazione delle quantità trasferite.

Il depositario redige, al termine dell’esercizio finanziario, il bilancio annuo di materia e di energia dell’impianto evidenziando, in particolare:

  • la quantità di ciascun tipo di cereale (malto, orzo, frumento, ecc.) acquistato nell’anno e la relativa giacenza al termine dell’esercizio finanziario;
  • la lettura iniziale e finale del contatore fiscale;
  • il numero di cotte effettuate distinte per tipo di birra prodotta;
  • in caso di utilizzo di contatore energetico, per ciascun tipo di birra, indicazione del coefficiente di resa effettivamente riscontrato;
  • in caso di utilizzo del contatore del mosto, l’avanzamento dello stesso dovuto all’acqua di lavaggio;
  • la quantità di birra prodotta;
  • la quantità di birra condizionata ceduta nel periodo;
  • la giacenza di birra condizionata in magazzino al termine dell’esercizio finanziario.

Adempimenti alla telematizzazione

Ai fini dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati di contabilità, che, per i microbirrifici è effettivo dal 1° gennaio 2015 , il depositario autorizzato invia i dati di contabilità, in dipendenza del tipo di contatore utilizzato per la determinazione della birra.

Inoltre, invia, con le modalità previste per i depositari autorizzati operanti nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, il prospetto dei pagamenti effettuati.

Video sulla gestione del Microbirrificio in OkDogne:


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