La Posta Elettronica Certificata (PEC), già obbligatoria dal 1º luglio 2013 per tutte le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, è uno dei cinque canali attraverso i quali è possibile inviare al Servizio di Interscambio (SdI) la FatturaPA, che dal 31 giugno 2015 sarà l’unico documento contabile sulla base del quale coloro che cedono beni o forniscono servizi agli enti pubblici nazionali e locali potranno esigere il pagamento.
La PEC garantisce e attesta l’invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati, con valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Chi ne fosse sprovvisto, potrà farne richiesta ad una serie di soggetti, il cui elenco aggiornato è pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Una volta ottenuto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sarà subito possibile procedere all’invio della FatturaPA, senza la necessità di accreditarsi preventivamente presso il Sistema di Interscambio (SdI), perché l’utilizzo della PEC garantisce di per sé l’identificazione del soggetto trasmittente. Il documento dovrà essere spedito, come allegato di dimensioni non superiori ai 30 megabytes, all’indirizzo PEC sdi01@pec.fatturapa.it.
La prima volta che il soggetto trasmittente utilizza la PEC per inviare la FatturaPA, riceverà dal SdI un messaggio di risposta contenente anche la PEC alla quale indirizzare le successive eventuali trasmissioni. Il corretto recapito dell’allegato all’Amministrazione destinataria è certificato dal SdI attraverso ricevute e notifiche ad hoc inviate all’indirizzo PEC del mittente. Ecco cosa accade cronologicamente:
- Controlli
Per ogni file correttamente ricevuto, SdI effettua una serie di controlli relativi a nomenclatura ed unicità del file trasmesso, integrità del documento, autenticità del certificato di firma, conformità del formato fattura e validità del contenuto della fattura, controlli che risultano propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario. In caso di esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al mittente, mentre nel caso di esito positivo, il Sistema procede trasmettendo la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria. - Trasmissione
Nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica. Quando, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione di un file che ha superato positivamente la fase di controllo non fosse possibile, il Sistema invia una notifica di mancata consegna al mittente, contattando contemporaneamente il soggetto destinatario affinché risolva il problema. Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al soggetto trasmittente una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito. - Accettazione/Rifiuto
Entro 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o nella notifica di mancata consegna, di cui al punto precedente, la Pubblica Amministrazione destinataria della FatturaPA può inviare una notifica di accettazione o di rifiuto al SdI, che poi provvede ad inoltrarla al trasmittente. Se entro tale termine il SdI non riceve alcuna comunicazione dal destinatario, inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al mittente che al soggetto che ha ricevuto la fattura, semplicemente allo scopo di comunicare alle due parti che si considera chiuso il processo relativo a quella fattura.
Normativa di riferimento
- DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata);
- DM 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC);
- Legge numero 244 del 24 dicembre 2007 – Finanziaria 2008 (Obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione attraverso il Sistema di Interscambio SdI);
- Decreto Ministeriale n.55 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica);
Specifiche tecniche operative delle regole tecniche di cui all’Allegato B del DM n.55 3 aprile 2013