Dal 2009, per tutti coloro che effettuano operazioni doganali, è obbligatorio l’utilizzo del Codice EORI (Economic Operator Registration Identification), una stringa alfanumerica che identifica univocamente, su tutto il territorio comunitario, gli operatori economici che effettuano attività di import/export.
Chi deve utilizzarlo
Il codice è obbligatorio per tutti coloro che svolgono operazioni rilevanti ai fini doganali in ambito UE, dunque non solo per le società e per i titolari di Partita Iva, ma anche per le persone fisiche.
Come ottenerlo
I soggetti italiani che effettuano operazioni doganali vengono automaticamente registrati nella banca dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima di tali operazioni.
La registrazione automatica è esclusa per le persone fisiche, data la presunta natura non commerciale delle operazioni da loro effettuate. Tali soggetti potranno in ogni caso operare utilizzando il proprio codice fiscale, preceduto dalla sigla IT.
Gli operatori ancora sprovvisti potranno presentare la richiesta di attribuzione del Codice presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane, sul cui sito è possibile scaricare il modello. Tra i dati da riportare, anche i Codici IVA comunitari attribuiti.
Com’è composto
In Italia, il Codice EORI è composto dal prefisso “IT” seguito dai numeri costituenti la partita IVA, per i soggetti IVA, dal codice fiscale per le persone giuridiche o dai primi 15 caratteri del C.F. per le persone fisiche.
Come utilizzarlo
Il codice EORI deve essere utilizzato nella compilazione delle dichiarazioni doganali e delle Dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita.
A cosa serve
Il sistema EORI ha creato un ambiente elettronico unico per tutte le pratiche doganali, semplificando in questo modo le relative procedure.
Il Codice EORI, infatti, è diventato riferimento comune per tutti i soggetti coinvolti – Agenzie doganali dei vari Stati UE, operatori economici, altri enti e organismi – che possono così scambiarsi informazioni più velocemente e più agevolmente.
Pubblicazione dei dati identificativi
Sul sito della direzione generale Taxud, la Commissione pubblica le informazioni anagrafiche – nome e cognome o ragione sociale, indirizzo di residenza o sede legale – dei soggetti EORI che hanno dato il loro consenso alla visibilità dei propri dati personali.
Un eventuale rifiuto alla pubblicazione dei dati non ha alcun effetto né sulla registrazione né sulle attività svolte.
Riferimenti normativi
- Regolamento della Comunità europea n. 312 del 16/04/2009
- Nota n. 82556 dell’Agenzia delle Dogane – 17/06/2009
- Nota n. 90673 dell’Agenzia delle Dogane – 8/10/2010