A partire dal 26 novembre 2015, per distribuire prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali, è necessario essere in possesso del Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.
Come ottenere e rinnovare il Certificato di abilitazione alla vendita
Il Certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari può essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni che, per ottenerlo, dovranno superare un apposito esame. Se non in possesso di un diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea (anche triennale) nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, per sostenere la prova abilitativa occorrerà partecipare ad un corso propedeutico della durata di almeno 25 ore, con frequenza non inferiore al 75%. Coloro che, invece, sono in possesso di uno dei titoli sopra indicati, sono esentati dall’obbligo di frequentare i corsi, ma dovranno comunque sostenere l’esame, a cura, in entrambi i casi, dell’Autorità territorialmente competente in materia di agricoltura.
Il Certificato ha durata quinquennale. Per rinnovarlo, è necessario partecipare ad un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, con frequenza minima obbligatoria del 75%. Tale obbligo vale per tutti, a prescindere dal possesso o meno dei titoli di studio sopra elencati. In questa fase, non sono previsti esami.
Prescrizioni per i venditori
All’atto della vendita, deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione (esposto e ben visibile nel locale), che dovrà fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso e sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretta e per lo smaltimento sicuro. Nel caso in cui il prodotto venduto sia utilizzabile entro un periodo limitato, il venditore è tenuto ad informare l’acquirente su tale tempistica.
Inoltre, il venditore ha l’obbligo di accertare la validità del patentino e l’identità dell’acquirente.
Documenti obbligatori
Il venditore di prodotti fitosanitari è obbligato a compilare il Bollettario di vendita, a tenere un Registro di carico/scarico e ad effettuare la Dichiarazione annuale di vendita.
Bollettario di vendita
Il Bollettario di vendita è un modulo che viene rilasciato all’acquirente dal distributore al momento dell’acquisto. Compilato in duplice copia, deve essere conservato da entrambi i soggetti e deve riportare i seguenti dati:
– estremi della ditta commerciale che vende i prodotti;
– generalità e residenza dell’acquirente
– numero e data di rilascio o rinnovo del patentino dell’acquirente;
– numero progressivo del modulo di vendita (da riportare successivamente anche sul registro di carico/scarico)
– elenco dei prodotti fitosanitari acquistati.
Con la sottoscrizione del bollettario di vendita, l’acquirente diventa responsabile di eventuali conseguenze dovute a conservazione o impiego inadeguate.
Registro di carico/scarico
Entro 48 ore dall’arrivo o dalla vendita della merce, il venditore di prodotti fitosanitari deve aggiornare, anche con l’ausilio di sistemi informatizzati, il Registro di carico/scarico, indicando le quantità movimentate in chilogrammi o litri e non in numero di confezioni. Tale schedario deve essere precedentemente vidimato dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS dove risiede il deposito o locale di vendita.
Per una corretta compilazione, è opportuno destinare ogni pagina del registro ad un prodotto commerciale, riportando nella facciata di sinistra i dati relativi all’acquisto (carico) e in quella di destra i dati relativi alla vendita (scarico).
Nella voce “carico” devono essere riportati il nome del prodotto, il numero di registrazione ed il quantitativo, il nome dell’impresa produttrice e la data di arrivo della merce.
Nella voce “scarico” devono essere riportati innanzitutto il nome e il quantitativo del prodotto venduto insieme alla data di vendita. Dal 26 novembre 2015, in luogo degli estremi del Bollettario di vendita, va riportato il numero o codice di abilitazione dell’acquirente.
Dichiarazione di vendita
Entro e non oltre la fine di febbraio di ogni anno, il venditore di prodotti fitosanitari deve dichiarare all’Autorità regionale i quantitativi di tutti quelli che ha venduto nell’anno solare precedente. I dati possono essere trasmessi o per via telematica al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), o su supporto magnetico.
I moduli sono reperibili nel sito ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma possono essere anche riprodotti, purché perfettamente conformi all’originale ed in formato A4.
Nella Sezione A vanno indicate le informazioni anagrafiche e fiscali della Ditta dichiarante.
La sezione B contiene le informazioni dettagliate di vendita: tipo acquirente, denominazione prodotto, numero registrazione, quantità espressa in kg o litri. Qui vanno indicate esclusivamente le vendite effettuate agli intermediari di vendita e agli utilizzatori finali (compresi terzisti o assimilati). Vanno escluse le vendite dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, da appartamento e da giardino domestico (P.P.O.). I dati di vendita possono essere riportati sia singolarmente, per ogni specifica vendita, sia raggruppandole per tipo di acquirente e per prodotto, totalizzando le singole quantità.
Visualizzare il modulo “Dichiarazione di vendita”
Smaltimento delle giacenze
Lo smaltimento dei prodotti non più autorizzati presenti in giacenza presso i rivenditori deve seguire un iter ben preciso.
Innanzitutto, tali merci devono essere separate dalle altre, allestendo all’interno del locale un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, che non può essere mantenuto per più di un anno a partire dalla relativa comunicazione obbligatoria alla Provincia. Lo smaltimento di tali rifiuti va effettuato con cadenza bimestrale e, in ogni caso, quando il quantitativo raggiunge i 10 mc. Il loro trasporto presso gli impianti di smaltimento deve avvenire tramite Ditte autorizzate. Questa operazione deve essere annotata in un apposito Registro di carico/scarico.
Normativa di riferimento
- DPR 23/042001, n.290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti)
- Circolare 30/10/2002 del MIPAAF (Modalita’ applicative dell’art. 42 del DPR 290/2001, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari)
- Direttiva 2009/128/CE (Quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)
- Decreto Legislativo 14/08/2012 n. 150 (in attuazione della Direttiva comunitaria)
Piano di Azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto 22/01/2014.
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