Nell’ultima Circolare n.14/E del 17/06/2019 diffusa dall’Agenzia delle Entrate, vengono riportati una serie di chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, in seguito all’introduzione della Fattura Elettronica. In particolare in questo articolo ci occuperemo dell’Autofattura.


Cosa si intende per Autofattura?

L’Autofattura è un particolare tipo di fattura che un soggetto avente partita iva emette verso se stesso. Nell’autofattura, il soggetto che emette in documento può risultare contemporaneamente fornitore e cliente oppure può risultare cliente ed emettere la fattura per conto del fornitore.

Così come per le normali fatture di vendita, anche l’autofattura deve transitare attraverso il Sistema di Interscambio e l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tipo di documento utilizzare (TD01 o TD20) per i diversi casi di autofattura.


Quando il fornitore e cliente coincidono

Un caso tipico di autofattura è quello in cui il cedente/prestatore (fornitore) coincide con il cessionario/committente (cliente).

Questo è il caso delle autofatture con tipo di documento TD01 ed emesse a esempio per:

  • autoconsumo: quando l’azienda è “cliente di se stessa” utilizzando i suoi stessi prodotti;
  • cessioni a titolo di omaggi: quando l’azienda cede un prodotto a titolo di omaggio a terzi;

Quando il fornitore è esonerato dall’emissione della fattura: il caso delle le imprese agricole

Nel caso di imprenditori agricoli che non superano il fatturato di 7.000 euro/anno, la legge prevede l’esonero degli adempimenti IVA (comma 6 dell’articolo 34 del DPR n. 633/72).

In questo caso, il cliente dell’imprenditore agricolo, è tenuto all’emissione dell’autofattura e l’agricoltore è tenuto a tenere copia del documento fornito dal cliente.

La tipologia di documento da emettere è TD01:

  • Il cliente (cessionario) emette la fattura per conto del cedente (fornitore/agricoltore);
  • I dati del fornitore saranno quelli dell’agricoltore mentre i dati del cliente saranno quelli del soggetto che di fatto emette l’autofattura

Quando il fornitore non emette la fattura o sono presenti delle irregolarità

Ci sono casi in cui un fornitore non emette fattura o non regolarizza una fattura sbagliata entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione. In tal caso il cliente è tenuto a regolarizzare la propria posizione emettendo una autofattura entro 30 giorni da tale scadenza.

Si tratta delle autofatture emesse per “autodenuncia” ai sensi dell’articolo 6, comma 8, dlgs n.471 del 1997. Come chiarito già dal provvedimento dell’Ade del 30 aprile 2018, il tipo di documento è TD20.

Quindi in caso di emissione di autofattura per autodenuncia:

  • il cessionario (cliente) emetterà la fattura per conto del cedente (fornitore);
  • il cessionario emette e contemporaneamente riceve la fattura.

Esportatori abituali e splafonamento IVA

Gli esportatori abituali sono soggetti che operano abitualmente con l’estero ed hanno un regime fiscale che permette l’acquisto di beni senza l’applicazione dell’IVA entro un limite annuale (plafond).

In caso di superamento del tetto previsto dal plafond, è necessaria l’emissione dell’autofattura.

Il documento emesso sarà di tipo TD20:

  • il cessionario (cliente) coinciderà con il cedente (fornitore);
  • il cessionario emette e contemporaneamente riceve la fattura

Casi particolari: agenzia organizzatrice e agenzia intermediaria

Consideriamo il caso di un’agenzia di viaggio prendendo spunto dalla FAQ n.53 del 21/12/18 pubblicata dall’AdE:

D. Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74ter, comma 8, del d.P.R. n.
633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare
all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

R. L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01),
evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo
Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice
natura:
– N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
– N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.
L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna
predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

La FAQ, chiarisce il comportamento dell’intermediario che non dovrà emettere fattura. Sarà l’agenzia organizzatrice ad emettere fattura ed a fornire copia all’intermediario.

L’autofattura da emettere sarà di tipo TD01:

  • il cedente (fornitore) è rappresentato dall’agenzia intermediaria mentre il cessionario (cliente) sarà l’agenzia organizzatrice;
  • L’agenzia organizzatrice emette fattura per conto dell’agenzia intermediaria.

Confrontarsi con il proprio consulente fiscale

Considerata le numerose casistiche in cui è possibile utilizzare l’autofattura, si consiglia sempre di chiedere consiglio al proprio consulente fiscale per accertarsi  di eventuali diciture da aggiungere in autofattura e del sezionale IVA da utilizzare per le diverse tipologie.


Autofattura in Azimut

In azimut, al fine di semplificare al massimo il lavoro dell’utente, l’emissione di autofattura  con relativa conversione in fattura elettronica è stata resa completamente automatica.

Unica informazione richiesta all’utente durante la compilazione del documento è quella di specificare se si tratta di una fattura emessa per “autodenuncia” sul relativo campo “Autodenuncia per acquisti non fatturati“.

Questo consente all’applicazione di specificare il tipo documento TD20 come previsto dall’Agenzia delle Entrate.