Dopo 6 mesi dall’ingresso della fattura elettronica, vediamo cosa cambia dal 1 luglio 2019 in seguito alla Circolare 14/E del 14/06/19 dell’AdE, in particolare, ci focalizziamo sulla fattura differita poichè l’esempio riportato in Circolare ha creato numerosi dubbi tanto che la stessa Assosoftware si è prontamente confrontata con l’AdE.


Data di effettuazione dell’operazione e data di emissione della fattura

Un pò di confusione si era creata con la notizia della necessità di inserire due date in fattura elettronica : la data di effettuazione dell’operazione e quella di emissione della fattura.

Come chiarito dalla Circolare del 14 giugno, il problema non sussiste poichè in fattura elettronica si dovrà indicare solo la data di effettuazione dell’operazione mentre la data di emissione della fattura sarà certificata dal Sistema di Interscambio e riportata sulla relativa notifica.

Dalla data di effettuazione dell’operazione, la fattura potrà essere trasmessa entro 10 giorni (diventati 12 giorni in seguito all’approvazione del Decreto Crescita).

Per quanto riguarda chi non è obbligato alla fatturazione elettronica, sul cartaceo del documento dovranno essere indicate entrambe le date, dove la data di emissione della fattura corrisponderà alla consegna del documento al cliente.


Il controverso caso della Fattura Differita

Maggiori perplessità invece riguardano la data da inserire nelle fattura differita.

L’esempio riportato in Circolare 14/E infatti, prevede che la data del documento possa corrispondere, alla data dell’ultima operazione effettuata.

L’esempio riportato in Circolare è il seguente:

  • cessioni effettuate in data 2, 10 e 28 settembre 2019 con relativo DDT o altro documento idoneo
  • possibilità di generare ed inviare fattura differita allo SDI in qualsiasi giorno tra il 1° ed il 15 ottobre 2019
  • data della fattura può coincidere con l’ultima operazione effettuata, cioè 28 settembre 2019

Dall’esempio riportato, si deduce che la data del documento può corrispondere a quella di effettuazione dell’ultima operazione. Tale data può coincidere o meno con quella di emissione.

Fermo restando che permane la necessità di indicare nel documento la data di effettuazione delle diverse operazioni effettuate nel mese solare, indicando i rispettivi DDT.

In realtà la normativa preesistente sulla fattura differita (art.21, comma 4, lettera a del DPR 633/72) non è stata modificata dall’entrata in vigore della fattura elettronica, infatti la norma prevede che il documento possa essere emesso entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Molte aziende hanno finora correttamente continuato a lavorare datando le fatture differite a fine mese, prassi che ha sempre garantito la corretta imputazione dell’IVA.

La criticità segnalata da aziende e professionisti in seguito alla pubblicazione della Circolare è legata alla difficoltà pratica nel datare le fatture differite indicando l’ultima operazione effettuata nel mese, operazione che potrebbe facilmente far venir meno il rispetto della progressività del numero dei documenti.

E’ pertanto lecito considerare che alla luce delle criticità emerse, si possa continuare a datare le fatture differite a fine mese (nell’esempio riportato nella Circolare quindi, al 30 settembre) senza dover modificare le procedure operative e senza compromettere la progressività del numero dell’emissione dei documenti.

Rimaniamo comunque in attesa di maggiori chiarimenti da parte dell’AdE che dovrebbero fugare ogni dubbio sulla possibilità di continuare a operare come fatto finora.